Sempre con l’obiettivo di incentivare l’adesione alla previdenza complementare, oltre alle modifiche in merito al Fondo di Tesoreria (si veda news del 6 gennaio 2026) e alle modalità di conferimento automatico del TFR (si veda news del 7 gennaio 2026), La Legge Finanziaria 2026 interviene anche sul piano fiscale e sulle prestazioni erogate dai fondi pensione.
NUOVO LIMITE DI DEDUCIBILITA’
Il comma 201, articolo 1 della Legge n. 199/2025 (Legge Finanziaria 2026) innalza da euro 5.164,57 a euro 5.300,00, con decorrenza 1° gennaio 2026, il limite di deducibilità dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare.
Tale modifica si riflette anche sulla soglia di deducibilità “maggiorata” prevista dal D.Lgs n. 252/2005 per i lavoratori di prima occupazione.
NOVITA’ SULLE PRESTAZIONI DEI FONDI PENSIONE
Sempre il comma 201, articolo 1 della Legge Finanziaria 2026 interviene anche in merito alle prestazioni erogate dai fondi pensione.
Viene innanzitutto innalzata al 60% (prima 50%) del montante finale accumulato presso il fondo la quota erogabile in forma di capitale.
Viene poi introdotta la possibilità per l’aderente di optare, oltre che per la rendita vitalizia, anche per una rendita a durata definita. In sostanza l’aderente può chiedere di ricevere dal fondo pensione:
- un importo annuo quantificato dividendo il montante accumulato per gli anni di vita attesa secondo le tabelle ISTAT (regime fiscale applicato analogo a quello previsto per le prestazioni in capitale) ovvero
- importi a titolo di prelievi liberamente determinabili nel limite della somma delle rate residue (regime fiscale applicato analogo a quello previsto per le prestazioni in capitale) ovvero
- il montante accumulato in modo frazionato per un periodo non inferiore a 5 anni (ritenuta a titolo di imposta del 20% con riduzione dello 0,25% a decorrere dal 15° anno di adesione a forme di previdenza complementare – riduzione massima 5%).