AGGIORNATI PER L’ANNO 2026 I MINIMALI E MASSIMALI INPS

Con la circolare n. 6 del 30 gennaio 2026 l’INPS comunica, relativamente all’anno 2026, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori utili al calcolo della contribuzione previdenziale.

Tra i nuovi valori di riferimento validi per l’anno 2026  si evidenziano i seguenti:

      • trattamento minimo di pensione: euro 611,85
      • minimale giornaliero: euro 58,13
      • minimale orario: euro 8,07
      • massimale contributivo: euro 122.295,00

La circolare in commento fornisce poi i valori di riferimento per i lavoratori dello spettacolo, per i lavoratori sportivi e per i datori di lavoro iscritti alla Gestione Pubblica.

AGGIORNATI I MASSIMALI CIG, NASPI E DIS_COLL PER L’ANNO 2026

L’INPS, con la circolare n. 4 del 28 gennaio 2026, aggiorna i massimali dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali nonchè quelli dell’indennità NASpI e DIS-COLL.

Per quanto attiene i trattamenti di integrazione salariale il massimale lordo risulta pari a euro 1.423,69 (euro 1.708,44 in caso di integrazione salariale per eventi meteo nei settori edile e lapideo).

Per l’anno 2026 la retribuzione di riferimento per il calcolo delle indennità NASpI e DIS-COLL è pari a euro 1.456,72, mentre il massimale viene fissato a euro 1.584,70.

IL NUOVO LIMITE PER LA FRUIZIONE DEI CONGEDI VALE SOLO PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Come già evidenziato la Legge Finanziaria 2026 ha aumentato, con decorrenza 1° gennaio 2026, l’arco temporale di fruizione del congedo parentale elevandolo da 12 anni a 14 anni del figlio.

Con il messaggio n. 251 del 26 gennaio 2026 l’INPS precisa che tale modifica interessa esclusivamente i lavoratori dipendenti. Per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata il limite rimane fermo ai 12 anni di vita del figlio.

L’Istituto comunica inoltre l’adeguamento della procedura “Domande di maternità e paternità” alle predette novità normative.

 

FINANZIARIA 2026: CONGEDO PARENTALE FINO A 14 ANNI E 10 GIORNI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO

Al fine favorire la genitorialità rafforzando le misure volte alla gestione flessibile del rapporto fra vita privata e lavoro, la Legge Finanziaria 2026 introduce alcune modifiche in merito al congedo parentale e alle giornate di permesso per la malattia del figlio.

LA NOVITA’ PER IL CONGEDO PARENTALE

Per quanto attiene il congedo parentale il comma 219, articolo 1 della Legge n. 199/2025 porta da 12 a 14 anni l’età massima del figlio entro la quale il lavoratore può fruire del predetto congedo.

LE NOVITA’ PER LA MALATTIA DEL FIGLIO

Per quanto attiene invece i giorni di assenza per malattia del figlio previsti dall’articolo 47 del D.Lgs n. 151/2001, il comma 220 introduce due modifiche:

  • elevazione a 14 anni dell’età massima del figlio per il quale risulta possibile richiedere tale permessi;
  • aumento da 5 a 10 giorni dei giorni spettanti per la malattia del figlio di età superiore a 3 anni.

Dal 1° gennaio 2026 quindi:

  • entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni;
  • ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di 10 giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 e i 14 anni.

NASPI ANTICIPATA: L’EROGAZIONE ORA AVVIENE IN 2 RATE

L’articolo 8 del D.Lgs n. 22/2015 prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell’indennità NASpI possa richiedere la liquidazione anticipata dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo, in caso di:

  • avvio di un’attività di lavoro autonomo;
  • avvio di impresa individuale;
  • sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

La Legge Finanziaria 2026 interviene in merito modificando le modalità e le tempistiche di erogazione dell’incentivo.

Dal 1° gennaio 2026 l’erogazione dell’incentivo avviene in 2 rate: la prima pari al 70 per cento dell’intero importo e la seconda, pari al restante 30 per cento, da corrispondersi al termine della durata del teorico periodo di NASpI e comunque non oltre il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda.

 

FRINGE BENEFIT: LIMITE A EURO 1.000,00 (O EURO 2.000,00) ANCHE PER IL 2026

Confermate anche per il 2026 le soglie di esenzione a euro 1.000,00 (o a euro 2.000,00) per i fringe benefit.

La Legge Finanziaria 2026 (Legge n. 199/2025) non modifica quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2025 (Legge n. 207/2024) confermando di fatto per l’anno 2026 la soglia di esenzione dei  fringe benefit a euro 1.000,00 (o euro 2.000,00 in caso di presenza di figli a carico).

Si ricorda che i commi 390 – 391, articolo 1 della Legge n. 207/2024 (Legge Finanziaria 2025) hanno previsto l’applicazione di queste soglie maggiorate (invece dell’ordinario limite di euro 258,23) per il triennio 2025 – 2027.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE: LIMITE DEDUCIBILITA’ A EURO 5.300 E NUOVE PRESTAZIONI DAI FONDI PENSIONE

Sempre con l’obiettivo di incentivare l’adesione alla previdenza complementare, oltre alle modifiche in merito al Fondo di Tesoreria (si veda news del 6 gennaio 2026) e alle modalità di conferimento automatico del TFR (si veda news del 7 gennaio 2026), La Legge Finanziaria 2026 interviene anche sul piano fiscale e sulle prestazioni erogate dai fondi pensione.

NUOVO LIMITE DI DEDUCIBILITA’

Il comma 201, articolo 1 della Legge n. 199/2025 (Legge Finanziaria 2026) innalza da euro 5.164,57 a euro 5.300,00, con decorrenza 1° gennaio 2026, il limite di deducibilità dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare.

Tale modifica si riflette anche sulla soglia di deducibilità “maggiorata” prevista dal D.Lgs n. 252/2005 per i lavoratori di prima occupazione.

NOVITA’ SULLE PRESTAZIONI DEI FONDI PENSIONE

Sempre il comma 201, articolo 1 della Legge Finanziaria 2026 interviene anche in merito alle prestazioni erogate dai fondi pensione.

Viene innanzitutto innalzata al 60% (prima 50%) del montante finale accumulato presso il fondo la quota erogabile in forma di capitale.

Viene poi introdotta la possibilità per l’aderente di optare, oltre che per la rendita vitalizia, anche per una rendita a durata definita. In sostanza l’aderente può chiedere di ricevere dal fondo pensione:

  • un importo annuo quantificato dividendo il montante accumulato per gli anni di vita attesa secondo le tabelle ISTAT (regime fiscale applicato analogo a quello previsto per le prestazioni in capitale) ovvero
  • importi a titolo di prelievi liberamente determinabili nel limite della somma delle rate residue (regime fiscale applicato analogo a quello previsto per le prestazioni in capitale) ovvero
  • il montante accumulato in modo frazionato per un periodo non inferiore a 5 anni (ritenuta a titolo di imposta del 20% con riduzione dello 0,25% a decorrere dal 15° anno di adesione a forme di previdenza complementare – riduzione massima 5%).

ADESIONE AUTOMATICA AI FONDI PENSIONE DAL 1° LUGLIO 2026

Il comma 204, articolo 1 della Legge n. 199/2025 (Legge Finanziaria 2026) cambia le modalità di adesione alla previdenza complementare. Si passa dal “silenzio – assenso” allo scadere dei 6 mesi dall’assunzione ad un’adesione automatica decorsi 60 giorni dall’assunzione.

Adesione automatica e adesione esplicita per i lavoratori di nuova assunzione

Dal 1° luglio 2026, per i lavoratori di nuova assunzione, è prevista un’adesione automatica o esplicita alla previdenza complementare.

L’adesione automatica si applica ai lavoratori di nuova assunzione che, nei 60 giorni dall’assunzione, non esprimono una scelta in merito alla destinazione del proprio TFR (adesione esplicita ad un fondo pensione ovvero opzione per il mantenimento dello stesso presso il datore di lavoro).

In caso di assenza di scelta esplicita nel periodo suddetto il lavoratore viene iscritto al fondo di previdenza complementare individuato dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali.

In caso di presenza di più forme pensionistiche, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale.

Nel caso in cui queste condizioni non si realizzino il lavoratore viene iscritto alla forma pensionistica residuale gestita dal Fondo Cometa.

Non solo TFR in caso di adesione automatica

Si evidenziano due ulteriori elementi di novità:

  • l’adesione automatica comporta il conferimento non solo della quota TFR, ma anche dell’eventuale contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi;
  • la contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all’assegno sociale INPS.

DAL 1° GENNAIO 2026 ESTESO L’OBBLIGO DI VERSAMENTO IN TESORERIA

Il comma 203, articolo 1 della Legge n. 199 del 2025 (Legge Finanziaria 2026) ha esteso, con decorrenza  1° gennaio 2026, l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS anche ai datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono negli anni successivi a quello di inizio attività la soglia dimensionale dei 50 dipendenti.

Questo limite dimensionale:

  • fa riferimento alla media annuale dei lavoratori in forza nell’anno precedente;
  • per i soli anni 2026 e 2027 è elevato a 60 addetti (40 addetti dall’anno 2032).

LA NOVITA’

La novità coinvolge tutti i datori di lavoro, ma in particolare quelli che nell’anno 2025 hanno registrato una media annua di dipendenti superiori a 60 dipendenti e che, alla luce della previgente disciplina, non erano soggetti all’obbligo di versamento nel Fondo di Tesoreria.

Come si ricorderà infatti, ai fini dell’individuazione dei soggetti tenuti al versamento in Tesoreria, si è sempre presa a riferimento la media occupazionale dell’anno di inizio attività non rilevando eventuali aumenti o riduzioni successivi di personale. 

RIFLESSI PRATICI

In estrema sintesi viene allargato il numero di datori di lavoro tenuti al versamento in Tesoreria del TFR maturato dai lavoratori che optano o hanno optato per il mantenimento dello stesso in azienda.

Questa novità ha due riflessi pratici:

  • rimane nella disponibilità finanziaria del datore di lavoro solo il TFR accantonato in azienda fino ad oggi. Da gennaio 2026 il TFR di chi opta per un fondo pensione andrà come sempre versato al fondo pensione, mentre il TFR di chi opta per il mantenimento del TFR presso il datore di lavoro andrà versato all’INPS;
  • l’eventuale richiesta di conferimento di TFR pregresso a fondi pensione potrà riguardare solo il TFR rimasto presso il datore di lavoro. Il TFR versato in Tesoreria non potrà successivamente essere destinato al fondo pensione. Rimane naturalmente ferma la possibilità di  conferire il TFR ad un fondo pensione, ma non si potrà chiedere di versare il TFR pregresso già versato all’INPS.