IN GAZZETTA IL DECRETO LAVORO 2026

E’  stato pubblicato in G.U. n. 99 del 30 aprile 2026, il decreto legge n. 62 meglio noto come “Decreto lavoro 2026”.

Le principali tematiche trattate di immediato impatto operativo, sono relative

  • al riordino delle agevolazioni contributive in vigore nel 2026,
  • all’introduzione del concetto di Salario Giusto e di trattamento economico complessivo (TEC),
  • al versamento del TFR in Tesoreria da parte di aziende con requisiti introdotti dalla legge di Bilancio 2026.

Agevolazioni contributive 2026:

  1.  Bonus donne: in caso di assunzione a tempo indeterminato nel periodo gennaio dicembre 2026  di donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive però di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi  (o 12 mesi se appartenenti a categorie specifiche) spetta  un esonero contributivo a favore del datore di lavoro pari al  100%  dei contributi dovuti per un periodo massimo di due anni (un anno nel caso di categorie specifiche) , nel limite massimo di euro 650,00/mese (800,00 mese se in Regioni ZES). L’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto mensile, rispetto ai dodici mesi che precedono l’ingresso della lavoratrice agevolata. Il licenziamento per GMO della lavoratrice agevolata o di un lavoratore con stessa qualifica nella medesima unità produttiva avvenuto nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta l’integrale restituzione dell’esonero già fruito. Tale beneficio contributivo è soggetto a limiti di spesa e pertanto è autorizzato solo nel  limite delle risorse disponibili.
  2. Bonus giovani: in caso di assunzione a tempo indeterminato nel periodo gennaio – dicembre 2026,  di soggetti che non hanno compiuto il 35esimo anno di età e sono privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi  (o 12 mesi se appartenenti a categorie specifiche) spetta  un esonero contributivo a favore del datore di lavoro pari al  100%  dei contributi dovuti, per un periodo massimo di due anni (un anno nel caso di categorie specifiche) , nel limite massimo di euro 500,00/mese (650,00 mese se in Regioni ZES). L’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto mensile, rispetto ai dodici mesi che precedono l’ingresso del soggetto agevolato. Il licenziamento per GMO del lavoratore agevolato o di un lavoratore con stessa qualifica nella medesima unità produttiva avvenuto nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta l’integrale restituzione dell’esonero già fruito. Tale beneficio contributivo è soggetto a limiti di spesa e pertanto è autorizzato solo nel  limite delle risorse disponibili.
  3. Stabilizzazione di contratti a termine: in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine stipulato entro il 30 aprile 2026 e trasformato nel periodo sotto indicato, prima del superamento dei 12 mesi di durata complessiva, spetta un’agevolazione del 100%  dei contributi dovuti per un periodo massimo di due anni. La trasformazione deve però avvenire nel periodo compreso tra il 1° agosto ed il 31 dicembre 2026.

Il Salario Giusto

Viene definito il paramento del c.d. salario giusto, individuato all’interno della Contrattazione Collettiva Nazionale stipulata da OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori che siano comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. E’ così del tutto superato il concetto di salario minimo, attribuendo al “Salario Giusto” una nozione più ampia, che non ricomprende solo un trattamento economico, ma che essendo ricollegabile solo ed esclusivamente ad un CCNL comparativamente più rappresentativo, ne tutela anche gli aspetti di natura normativa. L’applicazione del Salario Giusto è uno dei parametri richiesti, anche per poter accedere alle agevolazioni contributive sopra indicate.

Versamento TFR a Fondo Tesoreria

I datori di lavoro che erano tenuti a versare le quote di TFR maturate a partire da gennaio 2026 al Fondo Tesoreria INPS, potranno regolarizzare la propria posizione versando quanto dovuto nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2026,  entro e non oltre il 16 luglio 2026.

Per i periodi pregressi, cioè per le quote TFR di competenza dei mesi da gennaio a maggio, il versamento entro il 16 luglio non comporterà applicazione di sanzioni, somme aggiuntive o interessi.