RINNOVATO IL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI TRENTO PER IL SETTORE TURISMO

In data 9 febbraio 2026 è stato rinnovato il contratto integrativo provinciale del settore Turismo della Provincia di Trento.

AUMENTI RETRIBUTIVI

L’accordo prevede il riconoscimento di un incremento retributivo complessivo di euro 100,00 da riconoscere in 2 momenti:

  • euro 80,00 a decorrere da febbraio 2026;
  • euro 20,00 a decorrere da febbraio 2027.

Si precisa come tale aumento non sia da riparametrare sui diversi livelli di inquadramento.

ALTRE SOMME CONFERMATE

L’accordo precisa infine come permanga l’obbligo di riconoscimento di quanto introdotto dall’Accordo Integrativo Provinciale del 30 gennaio 2023 e precisamente:

  • euro 50,00 a titolo di elemento retributivo provinciale;
  • euro 13,00 a titolo di “C.I.P. 01/2023”.

 

VIA LIBERA ALLA RICONGIUNZIONE TRA GESTIONE SEPARATA E CASSE

L’orientamento dell’INPS è stato da sempre quello di escludere la Gestione Separata dall’ambito di applicazione delle norme in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi.

Nel corso del tempo (in particolare dopo la Sentenza della Corte di Cassazione n. 23039/2019) si è consolidato un orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto invece un generale diritto alla ricongiunzione presso la Cassa di iscrizione del libero professionista.

Con la circolare n. 15 del 9 febbraio 2026, a cui si rimanda per gli approfondimenti, l’INPS supera dunque il precedente orientamento e fornisce indicazioni in merito alla ricongiunzione tra la Gestione Separata e gli Enti privati di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs n. 509/1994 e al D.Lgs n. 103/1996.

 

L’INPS COMUNICA GLI IMPORTI 2026 PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Con la circolare n. 14 del 9 febbraio 2026 l’INPS ha reso noti gli importi dovuti nell’anno 2026 da artigiani e commercianti.

ALCUNI PARAMETRI

Rimandando alla circolare per i dati di dettaglio si riportano di seguito alcuni valori di riferimento in vigore nell’anno 2026:

  • le aliquote contributive sono pari al 24% (artigiani) e 24,48% (commercianti);
  • il reddito minimo annuo è fissato in euro 18.808,00;
  • il massimale di reddito annuo risulta invece pari a euro 93.707,00.

I TERMINI DI VERSAMENTO

Le scadenze di versamento sono invece le seguenti:

  • 18 maggio 2026, 20 agosto 2026, 16 novembre 2026 e 16 febbraio 2027 per il versamento delle 4 rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
  • entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2025, primo acconto 2026 e secondo acconto 2026.

IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI RINNOVI CONTRATTUALI: ISTITUITI I CODICI TRIBUTO, MA NORMA IN ATTESA DI ISTRUZIONI

Con la Risoluzione n. 3/E del 29 gennaio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato (codici tributo 1075, 1609, 1926, 1927 1310).

LA NORMA DI RIFERIMENTO

Il comma 7, articolo 1 della Legge Finanziaria 2026 (Legge n. 199/2025) prevede che gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti nel periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026, siano assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento.

Tale disposizione è applicabile soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a euro 33.000,00.

NORMA OPERATIVA, MA IN ATTESA DI ISTRUZIONI

Con l’istituzione dei codici tributo la disposizione diviene dunque pienamente operativa. I dubbi interpretativi e la necessità di definire in modo preciso l’ambito applicativo rendono però al momento molto difficile la sua applicazione. Si attendono infatti gli opportuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

I NUOVI OBBLIGHI PER IL FONDO DI TESORERIA INPS: LA CIRCOLARE INPS

Come già evidenziato il comma 203, articolo 1 della Legge n. 199 del 2025 (Legge Finanziaria 2026) ha esteso, con decorrenza  1° gennaio 2026, l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS anche ai datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono negli anni successivi a quello di inizio attività la soglia dimensionale dei 50 dipendenti.

Ora, con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, l’INPS fornisce le tanto attese indicazioni amministrative e operative.

OBBLIGO DI VERSAMENTO CONNESSO A LIMITI DIMENSIONALI VARIABILI

Con decorrenza 1° gennaio 2026 l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria sorge quando la media annuale dei lavoratori nell’anno precedente supera:

  • per i soli anni 2026 e 2027 i 60 addetti;
  • dal 2028 al 20231 i 50 addetti;
  • dal 2032 i 40 addetti.

Attenzione! Questi riferimenti temporali si riferiscono alla competenza del periodo di paga, ma il requisito dimensionale fa sempre riferimento all’anno precedente. Ne consegue ad esempio che nell’anno 2026 saranno tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria quei datori di lavoro che nell’anno 2025 hanno superato la media annuale di 60 addetti.

OBBLIGO DI VERSAMENTO PERMANENTE

Una precisazione importante contenuta nella circolare n. 12/2026 riguarda l’applicazione permanente dell’obbligo di versamento.

Un esempio può chiarire certamente il concetto: se nel corso dell’anno 2026 un datore di lavoro raggiunge la soglia dimensionale prevista, l’obbligo di versamento scatta per il periodo di paga decorrente da gennaio 2027. Eventuali riduzioni del numero di addetti intervenute nell’anno 2027 o successivi non incidono sull’obbligo di versamento che continua a sussistere.

DECORRENZA E TERMINI DI VERSAMENTO

Come detto l’obbligo di versamento decorre dal 1° gennaio 2026 con primo versamento dunque in scadenza il 16 febbraio 2026.

L’INPS, in sede di prima applicazione, precisa come i datori di lavoro possano assolvere all’obbligo contributivo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria entro il giorno 16 maggio 2026.

GESTIONE SEPARATA INPS: LE ALIQUOTE PER L’ANNO 2026

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 8 del 3 febbraio 2026 con la quale ha reso note le aliquote contributive dovute alla Gestione Separata per l’anno 2026.

LE ALIQUOTE 2026

Rimangono confermate le percentuali già in essere nell’anno 2025 e precisamente:

  • 35,03% per gli iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS;
  • 24,00% per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie;
  • 26,07% per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre forme di previdenza né pensionati.

MINIMALE E MASSIMALE 2026

Per l’anno 2026 il minimale di reddito risulta pari a euro 18.808,00, mentre il massimale viene fissato a euro 122.295,00.

AGGIORNATI I CONTRIBUTI COLF E BADANTI PER L’ANNO 2026

L’INPS, con la circolare n. 9 del 3 febbraio 2026, comunica le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi per colf e badanti nell’anno 2026.

I NUOVI IMPORTI

Per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali l’importo complessivamente dovuto all’INPS risulta oggi pari a:

  • euro 1,32 per i rapporti di lavoro a tempo determinato;
  • euro 1,24 per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Per retribuzioni orarie fino a euro 9,61 l’importo del contributo orario dovuto all’INPS è pari a:

  • euro 1,70 in caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
  • euro 1,82 in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato.

Si rimanda alla circolare INPS per gli importi in dettaglio.

AGGIORNATI GLI IMPORTI DELL’ASSEGNO UNICO PER L’ANNO 2026

Con la circolare n. 7 del 30 gennaio 2026 l’INPS aggiorna gli importi, le maggiorazioni e le soglie ISEE per l’anno 2026.

VALIDITA’ DELLE DOMANDE GIA’ ACCOLTE

La circolare ricorda  come le domande già presentate valgano anche per gli anni successivi a quello della presentazione, fatto salvo l’onere di comunicare eventuali variazioni.

A partire dal mese di marzo 2026, in assenza dell’ISEE, l’importo dell’AUU verrà calcolato con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Qualora la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) sia presentata entro il 30 giugno 2026, gli importi eventualmente già erogati per l’anno 2026 saranno adeguati (a decorrere dal mese di marzo 2026) con la corresponsione dei relativi arretrati.

GLI IMPORTI E LE MAGGIORAZIONI PER L’ANNO 2026

L’Allegato 1 della circolare in commento riporta gli importi e le maggiorazioni validi per l’anno 2026.

L’Istituto ricorda infine che, in presenza di determinati requisiti, sussistono specifiche maggiorazioni per:

  1. nuclei familiari con figli di età inferiore a un anno;
  2. nuclei familiari con almeno 3 figli e ISEE, neutralizzato ai fini AUU, pari o inferiore alla fascia massima ISEE (euro 46.582,71 per l’anno 2026);
  3. nuclei familiari con almeno 4 figli a carico.

AGGIORNATI PER L’ANNO 2026 I MINIMALI E MASSIMALI INPS

Con la circolare n. 6 del 30 gennaio 2026 l’INPS comunica, relativamente all’anno 2026, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori utili al calcolo della contribuzione previdenziale.

Tra i nuovi valori di riferimento validi per l’anno 2026  si evidenziano i seguenti:

      • trattamento minimo di pensione: euro 611,85
      • minimale giornaliero: euro 58,13
      • minimale orario: euro 8,07
      • massimale contributivo: euro 122.295,00

La circolare in commento fornisce poi i valori di riferimento per i lavoratori dello spettacolo, per i lavoratori sportivi e per i datori di lavoro iscritti alla Gestione Pubblica.

AGGIORNATI I MASSIMALI CIG, NASPI E DIS_COLL PER L’ANNO 2026

L’INPS, con la circolare n. 4 del 28 gennaio 2026, aggiorna i massimali dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali nonchè quelli dell’indennità NASpI e DIS-COLL.

Per quanto attiene i trattamenti di integrazione salariale il massimale lordo risulta pari a euro 1.423,69 (euro 1.708,44 in caso di integrazione salariale per eventi meteo nei settori edile e lapideo).

Per l’anno 2026 la retribuzione di riferimento per il calcolo delle indennità NASpI e DIS-COLL è pari a euro 1.456,72, mentre il massimale viene fissato a euro 1.584,70.