LEGGE FINANZIARIA 2026: L’INPS RIEPILOGA LE NOVITA’ PENSIONISTICHE

Con la circolare n. 19 del 25 febbraio 2026 l’INPS fornisce le indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 della Legge di Bilancio 2026.

In particolare si tratta di:

  • la proroga del periodo di sperimentazione dell’APE sociale fino al 31 dicembre 2026;
  • l’aumento di euro 20,00 dell’importo mensile dell’incremento della maggiorazione sociale prevista per i pensionati in condizioni disagiate e di euro 260,00 del limite reddituale annuo per il riconoscimento dello stesso;
  • l’applicazione delle disposizioni in materia di incentivo al posticipo del pensionamento anche ai lavoratori dipendenti che maturano, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti per la pensione anticipata;
  • l’abrogazione del comma 7-bis dell’articolo 24 del DL n. 201/2011, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, che prevedeva possibilità di computare una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare per raggiungere l’importo soglia richiesto per l’accesso alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo;
  • la soppressione dell’ultimo periodo del comma 11 dello stesso articolo 24 del DL n. 201/2011 che prevedeva, per coloro che si avvalevano della facoltà di cui al predetto comma 7-bis, un incremento di 5 anni, dal 1° gennaio 2025, e di ulteriori 5 anni, dal 1° gennaio 2030, del requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata;
  • la mancata proroga delle disposizioni in materia di pensione anticipata c.d. opzione donna e della pensione anticipata flessibile.

DETASSAZIONE DEGLI AUMENTI CONTRATTUALI 2026: L’AGENZIA DETTA LE REGOLE

E’ stata pubblicata la circolare n. 2 del 24 febbraio 2026 con cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione dell’imposta sostituiva del 5% sugli importi corrisposti nell’anno 2026.

L’imposta sostitutiva si applica:

  • sui soli incrementi retributivi che confluiscono nella retribuzione diretta corrisposti nell’anno 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali nazionali (NO territoriali o aziendali) sottoscritti nel periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026;
  • con riferimento a lavoratori dipendenti che nell’anno 2025 hanno un reddito di lavoro dipendente (imponibile fiscale lordo) non superiore a euro 33.000,00.

Le somme assoggettate ad imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo utile alla determinazione delle detrazioni d’imposta, mentre rilevano nella determinazione del reddito complessivo ai fini del riconoscimento de trattamento integrativo (ex “Bonus Renzi”).

 

L’INDICE DI RIVALUTAZIONE DI TFR GENNAIO 2026 CON LA NUOVA BASE DI RIFERIMENTO

L’ISTAT ha reso noto l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi per il mese di gennaio 2026 che è risultato pari a 100,40.

LA NUOVA BASE DI RIFERIMENTO DA GENNAIO 2026

Cambia la base di riferimento per il calcolo del coefficiente di rivalutazione che, da gennaio 2026, diventa anno 2025 = 100. Fino a dicembre 2025 la base di riferimento era anno 2025 = 100.

INDICE DI RIVALUTAZIONE TFR DI GENNAIO 2026

Il coefficiente di gennaio 2026 deve essere utilizzato per rivalutare il TFR accantonato al 31 dicembre 2025 da parte dei lavoratori che cessano il proprio rapporto di lavoro nel periodo 15 gennaio– 14 febbraio 2026.

La definizione dell’indice di rivalutazione del TFR relativo al mese di gennaio 2026 avviene sulla base del coefficiente di raccordo comunicato dall’ISTAT pari a 1,214.

La variazione percentuale tra dicembre 2025 e gennaio 2026 è risultata pari a 0,317367%. QUesto valore, ridotto al 75% e aumentato di 0,125% (1,50% : 12), determina un coefficiente di rivalutazione di 0,363025%.

 

 

PER I PART-TIME VERTICALI DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA NON SI APPLICA L’AUMENTO DEL CONTRIBUTO AL FONDO EST

Il comma 5, articolo 186 del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo prevede, con decorrenza 1° gennaio 2027, un aumento di euro 3,00 del contributo datoriale per il finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa (Fondo EST) che passa dunque da euro 12,00 a euro 15,00.

AUMENTO BLOCCATO PER I PART-TIME VERTICALI DELLA RISTORAZIONE COLETTIVA

Con il verbale di accordo del 10 febbraio 2026 FIPE-Confcommercio, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI-Servizi, UILTUCS-UIL, FILCAMS CGIL e FISASCAT CISL prevedono come tale aumento non valga per tutti i lavoratori del settore.

Viene infatti stabilito il congelamento, fino al 31 dicembre 2028, del predetto aumento limitatamente ai lavoratori assunti con contratto a tempo parziale verticale o misto e dipendenti di aziende appartenenti al settore della ristorazione collettiva.

Si ricorda come rientrino nel settore della ristorazione collettiva:

  • le aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (Catering);
  • le aziende per la ristorazione collettiva in appalto, la ristorazione strutturata in forma interaziendale e servizi sostitutivi di mensa;
  • i bar aziendali e simili.

COLF E BADANTI: SOTTOSCRITTO L’ACCORDO PER I MINIMI 2026

In data 11 febbraio 2026 la Commissione Nazione prevista dal CCNL Lavoro Domestico ha definito i minimi retributivi in vigore dal 1° gennaio 2026.

I NUOVI MINIMI E IL NUOVO VALORE DI VITTO E ALLOGGIO

Si evidenziano di seguito per le casistiche più diffuse i nuovi valori retributivi:

  • convivente livello C: euro 1.123,63
  • convivente livello CS: euro 1.193,84
  • non convivente livello C: euro 7,86
  • non convivente livello CS: euro 8,30

Il valore di vitto e alloggio viene invece fissato in euro 6,66.

COVIP: PUBBLICATI I VALORI DEGLI ISC AGGREGATI AL 31.12.2025

Sul proprio sito la COVIP ha reso disponibili i valori degli ISC (Indicatori Sintetici dei Costi) medi, minimi e massimi per le diverse forme pensionistiche complementari rilevati al 31.12.2025.

Tali indicatori, riferiti ad un periodo di permanenza nel fondo di 10 anni, sono un parametro fondamentale per valutare l’onerosità della scelta fatta dal consumatore.

 

 

RINNOVATO IL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI TRENTO PER IL SETTORE TURISMO

In data 9 febbraio 2026 è stato rinnovato il contratto integrativo provinciale del settore Turismo della Provincia di Trento.

AUMENTI RETRIBUTIVI

L’accordo prevede il riconoscimento di un incremento retributivo complessivo di euro 100,00 da riconoscere in 2 momenti:

  • euro 80,00 a decorrere da febbraio 2026;
  • euro 20,00 a decorrere da febbraio 2027.

Si precisa come tale aumento non sia da riparametrare sui diversi livelli di inquadramento.

ALTRE SOMME CONFERMATE

L’accordo precisa infine come permanga l’obbligo di riconoscimento di quanto introdotto dall’Accordo Integrativo Provinciale del 30 gennaio 2023 e precisamente:

  • euro 50,00 a titolo di elemento retributivo provinciale;
  • euro 13,00 a titolo di “C.I.P. 01/2023”.

 

VIA LIBERA ALLA RICONGIUNZIONE TRA GESTIONE SEPARATA E CASSE

L’orientamento dell’INPS è stato da sempre quello di escludere la Gestione Separata dall’ambito di applicazione delle norme in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi.

Nel corso del tempo (in particolare dopo la Sentenza della Corte di Cassazione n. 23039/2019) si è consolidato un orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto invece un generale diritto alla ricongiunzione presso la Cassa di iscrizione del libero professionista.

Con la circolare n. 15 del 9 febbraio 2026, a cui si rimanda per gli approfondimenti, l’INPS supera dunque il precedente orientamento e fornisce indicazioni in merito alla ricongiunzione tra la Gestione Separata e gli Enti privati di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs n. 509/1994 e al D.Lgs n. 103/1996.

 

L’INPS COMUNICA GLI IMPORTI 2026 PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Con la circolare n. 14 del 9 febbraio 2026 l’INPS ha reso noti gli importi dovuti nell’anno 2026 da artigiani e commercianti.

ALCUNI PARAMETRI

Rimandando alla circolare per i dati di dettaglio si riportano di seguito alcuni valori di riferimento in vigore nell’anno 2026:

  • le aliquote contributive sono pari al 24% (artigiani) e 24,48% (commercianti);
  • il reddito minimo annuo è fissato in euro 18.808,00;
  • il massimale di reddito annuo risulta invece pari a euro 93.707,00.

I TERMINI DI VERSAMENTO

Le scadenze di versamento sono invece le seguenti:

  • 18 maggio 2026, 20 agosto 2026, 16 novembre 2026 e 16 febbraio 2027 per il versamento delle 4 rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
  • entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2025, primo acconto 2026 e secondo acconto 2026.

IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI RINNOVI CONTRATTUALI: ISTITUITI I CODICI TRIBUTO, MA NORMA IN ATTESA DI ISTRUZIONI

Con la Risoluzione n. 3/E del 29 gennaio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato (codici tributo 1075, 1609, 1926, 1927 1310).

LA NORMA DI RIFERIMENTO

Il comma 7, articolo 1 della Legge Finanziaria 2026 (Legge n. 199/2025) prevede che gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti nel periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026, siano assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento.

Tale disposizione è applicabile soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a euro 33.000,00.

NORMA OPERATIVA, MA IN ATTESA DI ISTRUZIONI

Con l’istituzione dei codici tributo la disposizione diviene dunque pienamente operativa. I dubbi interpretativi e la necessità di definire in modo preciso l’ambito applicativo rendono però al momento molto difficile la sua applicazione. Si attendono infatti gli opportuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.