LAVORATORI INTERMITTENTI: FLUSSO UNIEMENS ANCHE SENZA CHIAMATA

Per effetto di quanto previsto con messaggio INPS n. 1322 del 18 aprile 2025, con decorrenza dalle paghe del mese di aprile 2025, sarà necessario trasmettere il flusso Uniemens per tutti i lavoratori a chiamata in forza presso l’azienda,  anche nelle ipotesi in cui non sia stata effettuata alcuna chiamata nel mese e conseguentemente  il lavoratore non percepisca retribuzione.

La finalità è quella di permettere all’Istituto il corretto conteggio della forza aziendale, che in questa fattispecie, prevede un computo in organico del lavoratore intermittente, sulla base del lavoro svolto nell’arco temporale di ciascun semestre.

Pertanto, dal mese di aprile 2025

  • sarà trasmesso un flusso Uniemens per ciascun lavoratore a chiamata in forza presso l’azienda, anche in presenza di LUL con assenza di retribuzione, (perchè per il lavoratore non è stata attivata alcuna chiamata nel periodo di paga considerato);
  • la matricola azienda che occupa solo dipendenti a chiamata senza indennità di disponibilità, non sarà più soggetta ad alcuna sospensione INPS poichè, anche in presenza di LUL senza retribuzione, andrà comunicato il corrispondente flusso Uniemens.

 

 

TFR CON EROGAZIONE MENSILE: I CHIARIMENTI DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO

Con Nota n. 616 del 3 aprile 2025 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha definitivamente confermato la propria posizione in merito all’erogazione mensile delle quote di TFR maturate in ogni periodo di paga, in deroga alla corresponsione delle stesse all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, ovvero in sede di richiesta di anticipazione, così come disciplinato dal 2120 del c.c.

La finalità attribuita al TFR è da ricondursi ad una forma di risparmio forzoso, accumulato mensilmente dal datore di lavoro a favore del dipendente, per assicuragli il necessario supporto economico alla cessazione del rapporto di lavoro (ad eccezione, ovviamente, delle ipotesi in cui il dipendente sceglie di destinare tali quote maturate, ad una forma di previdenza complementare).

La possibilità di concedere una o più anticipazioni in costanza di rapporto di lavoro, si pone come deroga al principio generale di erogazione delle quote a saldo e deve pertanto essere sempre supportata da una richiesta circostanziata del dipendente, che deve avere i requisiti prescritti dal legislatore o dalla contrattazione collettiva, ovvero essere conforme ad eventuali condizioni di miglior favore che il datore concede a livello aziendale ovvero individuale.

Ciò che non deve accadere – precisa INL nella nota in argomento – è il configurarsi di un mero trasferimento automatico in busta paga del rateo mensile di TFR maturato, poichè questa modalità, non rientrando nella ratio del dettato del 2120 c.c., verrebbe a configurarsi come una mera integrazione retributiva, vanificando del tutto la natura di TFR della somma che si sta erogando.

La conseguenza sul piano ispettivo è che laddove sia riscontrata da parte dell’Ispettorato del Lavoro, l’erogazione mensile di somme a titolo di TFR, le stesse non saranno considerate tali, ma saranno considerate parte della retribuzione di fatto con tutte le conseguenze del caso che possono essere così sintetizzate:

  1. tali somme, rappresentando di fatto un’integrazione di retribuzione a tutti gli effetti, rientrano nel computo di tutti gli istituti contrattuali diretti ed indiretti;
  2. e quale conseguenza diretta, il TFR deve essere ricostituito ed accantonato a Fondo TFR, come se lo stesso non fosse mai stato erogato a titolo di anticipazione.

La modalità suesposta, che tende a trovare applicazione nei confronti di alcune fattispecie di  lavoratori c.d. stagionali, deve pertanto essere ben compresa dal datore di lavoro che – in sede di pattuizione delle condizioni economiche offerte al lavoratore – deve specificare che le quote di TFR  – così come tutti gli altri istituti contrattuali che hanno una loro specifica quantificazione ed erogazione in sede di cessazione del rapporto di lavoro (es, eventuale indennità sostitutiva per ferie non godute, ecc) – saranno erogate al termine del rapporto di lavoro e non saranno pertanto percepite mensilmente.

Saranno dunque quote di  trattamento economico dovuto e spettante, che le parti potranno considerare quale elemento aggiuntivo percepito non con cadenza mensile, ma  al termine del contratto di lavoro e  costituirà – se del caso –  parte dell’ entità del trattamento economico complessivo pattuito.

 

SOSPESO LO SGRAVIO PER LE LAVORATRICI MADRI CON 2 FIGLI IN ATTESA DI DECRETO ATTUATIVO

Con il messaggio INPS n. 401 del 31 gennaio 2025 l’INPS fa il punto sullo sgravio contributivo previsto per le lavoratrici madri.

Come si ricorderà la Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) ha introdotto uno sgravio contributivo del 100% in favore di lavoratrici madri di 3 o più figli con contratto a tempo indeterminato (fino al compimento del 18° anno di età da parte del figlio più piccolo). Per il solo anno 2024 tale sgravio era stato esteso anche alle lavoratrici madri di 2 figli (fino al compimento del 10° anno di età da parte del figlio più piccolo).

La Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ha previsto poi, in favore delle lavoratrici dipendenti con un reddito imponibile ai fini previdenziali non  superiore ad euro 40.000,00 annui nonché delle lavoratrici autonome, il rinoscimento di uno sgravio contributivo alle lavoratrici madri di 2 o più figli (fino al compimento del 10° anno di età da parte del figlio più piccolo).

L’INPS precisa che:

  • l’estensione del predetto sgravio alle lavoratrici madri di 2 figli previsto dalla Legge di Bilancio 2024 non risulta più applicabile;
  • continua ad essere applicabile lo sgravio previsto dalla Legge di Bilancio 2024 per le madri di 3 o più figli;
  • lo sgravio per le lavoratrici madri di 2 o più figli previsto dalla Legge di Bilancio 2025 non risulta al momento applicabile in attesa dell’emanazione di un apposito decreto ministeriale contenete le disposizioni attuative.

AGGIORNATI I MASSIMALI CIG, NASPI E DIS_COLL PER L’ANNO 2025

L’INPS, con la circolare n. 25 del 29 gennaio 2025, aggiorna i massimali dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali nonchè quelli dell’indennità NASpI e DIS-COLL.

Per quanto attiene i trattamenti di integrazione salariale il massimale lordo risulta pari a euro 1.404,03 (euro 1.1.684,85 in caso di integrazione salariale per eventi meteo nei settori edile e lapideo).

Per l’anno 2025 la retribuzione di riferimento per il calcolo delle indennità NASpI e DIS-COLL è pari a euro 1.436,61, mentre il massimale risulta di euro 1.562,82.

 

DAL 2025 RIDUZIONE ALIQUOTA INPS PER CHI NON FA CASSA: L’INPS FORNISCE LE ISTRUZIONI OPERATIVE

Dal 1° gennaio 2025 i datori di datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) e al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali che:

  • abbiano occupato fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento;
  • non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi

possono fruire di una riduzione dello 0,30 per cento (2/3 datore di lavoro e 1/3 dipendente). E’ quanto precisa l’INPS nella circolare n. 5 del 20 gennaio 2025.

Dal 1° gennaio 2025 è prevista anche una riduzione del contributo addizionale dovuto in caso di fruizione di CIGO, CIGS e CIGD. Anche in questo caso la riduzione è destinata ai datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria o in deroga per almeno 24 mesi, decorrenti dal giorno successivo al termine dell’ultimo periodo di fruizione di un trattamento di integrazione salariale.

AMMORTIZZATORI SOCIALI E CONGEDO PARENTALE: L’INPS ILLUSTRA LE NOVITA’ DEL 2025

Con la circolare n. 3 del 15 gennaio 2025 l’INPS fornisce un riepilogo delle novità dell’anno 2025 in materia di ammortizzatori sociali e trattamenti di sostegno al reddito (tra cui il congedo parentale).

In materia di cassa integrazione la Legge di Bilancio 2025 è intervenuta relativamente alla compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa durante la sospensione. Viene ora prevista solo la riduzione dell’integrazione in proporzione ai proventi derivanti dall’attività lavorativa.

L’Istituto riepiloga poi le novità contenute nell’articolo 19 del Collegato Lavoro relativamente alla risoluzione del rapporto per assenza ingiustificata rimandando anche alle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025 in merito ai requisiti per l’accesso alla NASpI.

Infine la circolare in commento ricorda l’elevazione a 3 mesi dei periodi di congedo parentale indennizzati all’80 per cento secondo quanto di seguito riportato :

  • un mese con indennità maggiorata all’80 per cento sensi della Legge di Bilancio 2023;
  • un altro mese con indennità maggiorata al 60 per cento previsto dalla Legge di Bilancio 2024 elevato all’80 per cento dalla Legge di Bilancio 2025 (per lavoratori che hanno concluso il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità dopo il 31 dicembre 2023);
  •  un ulteriore mese con indennità maggiorata all’80 per cento dalla Legge di Bilancio 2025 (per lavoratori che hanno concluso il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità dopo il 31 dicembre 2024).

LEGGE DI BILANCIO 2025: PER I NUOVI ISCRITTI OPZIONE PER L’ALIQUOTA INPS MAGGIORATA

Il comma 169, articolo 1 della Legge n. 207/2024 prevede, per i lavoratori per i quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025, di  richiedere all’INPS il versamento  di una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore al 2 per cento.

Tale maggiorazione:

  • non concorre al computo degli importi soglia di cui ai commi 7 e 11, articolo 24 del DL n. 201/2011;
  • viene corrisposta, su domanda del lavoratore, alla maturazione dei requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia;
  • è deducibile dal reddito in misura del 50 per cento dell’importo totale versato.

Tale opzione è concessa agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione Separata ex Legge n. 335/1995 (risultano escluse quindi le casse professionali).

 

 

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA: LE NOVITA’ DAL 1° GENNAIO 2025

In materia di detrazioni fiscali per carichi di famiglia due risultano essere le novità introdotte dalla Legge di Bilancio per l’anno 2025 con decorrenza 1° gennaio:

  • le detrazioni per carichi di famiglia non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero;
  • le detrazioni per figli a carico spettano per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 104/1992.

FINANZIARIA 2025: DETRAZIONI CON LIMITE PER I REDDITI OLTRE I 75.000 EURO

Il nuovo articolo 16-ter del DPR n. 917/1986 introduce, con decorrenza 1° gennaio 2025, un limite massimo all’importo delle detrazioni spettanti per oneri e spese.

Tale limite viene determinato da una combinazione tra reddito complessivo del contribuente e numero dei figli a carico andando così a fissare 8 massimali diversi come riportati nella tabella seguente

REDDITO COMPLESSIVO (RC)

FIGLI A CARICO

LIMITE ONERI E SPESE DETRAIBILI

75.000 < RC < 100.000

0

14.000,00 x 0,50

1

14.000,00 x 0,70

2

14.000,00 x 0,85

3 o più figli o almeno 1 figlio disabile ex Legge 104/1992

14.000,00 x 1,00

RC > 100.000

0

8.000,00 x 0,50

1

8.000,00 x 0,70

2

8.000,00 x 0,85

3 o più figli o almeno 1 figlio disabile ex Legge 104/1992

8.000,00 x 1,00

Sono esclusi da questo limite i seguenti oneri e spese:

  • spese sanitarie;
  • somme investite nelle start-up;
  • somme investite nelle piccole e medie imprese;
  • oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024;
  • premi di assicurazione detraibili sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024.

NASPI: NUOVI REQUISITI DAL 1° GENNAIO 2025

Per poter beneficiare dell’indennità NASpI devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. il lavoratore deve aver perso involontariamente la propria occupazione;
  2. il lavoratore deve trovarsi in stato di disoccupazione;
  3. il lavoratore deve poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

In merito a tale ultimo requisito la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un’importante novità.

Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025 il lavoratore deve poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale. Tale requisito si applica a condizione che l’evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei 12 mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la NASpI.

Tale condizione non è richiesta per i casi di:

  • dimissioni per giusta causa;
  • risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7, Legge 604/1966;
  • dimissione prevista dall’art. 55, D.Lgs 151/2001.

Si ricorda come già dal 1° gennaio 2022 non sia più richiesto il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.