La Legge n. 199/2025 (Legge Finanziaria 2026) ha introdotto, con decorrenza 1° luglio 2026, un nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare differenziato in relazione a lavoratori di prima assunzione e lavoratori non di prima assunzione.
Nota bene: tale novità riguarda esclusivamente le assunzioni intervenute dal 1° luglio 2026
LAVORATORI DI PRIMA ASSUNZIONE SUCCESSIVA AL 1° LUGLIO 2026
A decorrere dal 1° luglio 2026, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 252/2005 come modificato dalla Legge n. 199/2025, è previsto un meccanismo di “adesione automatica” alla previdenza complementare.
In sostanza il lavoratore di prima assunzione si intende già iscritto al fondo di previdenza complementare di riferimento a meno che non si esprima, entro 60 giorni dall’assunzione, in modo diverso.
Le scelte possibili sono:
- indicare un fondo di previdenza complementare diverso da quello dii riferimento a cui si è iscritta/o ovvero
- manifestare la propria volontà di mantenere il TFR presso il datore di lavoro (questa scelta è in qualsiasi momento revocabile rimanendo sempre possibile l’adesione alla previdenza complementare).
In caso di mancata scelta nei 60 giorni predetti è prevista l’adesione automatica verso:
- la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche, quella alla quale ha aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale.
- in assenza di accordi collettivi che individuino il fondo di riferimento, il Fondo Cometa quale forma pensionistica residuale.
L’adesione automatica comporta il versamento obbligatorio, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, ma con decorrenza dalla data di adesione:
- dell’intero TFR maturando;
- della contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura eventualmente definita dagli accordi;
- della contribuzione a Suo carico nella misura eventualmente definita dagli accordi.
LAVORATORI NON DI PRIMA ASSUNZIONE SUCCESSIVA AL 1° LUGLIO 2026
In caso di assunzione di un lavoratore non di prima assunzione, il datore di lavoro è tenuto a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta relativamente al conferimento del TFR.
In caso di lavoratori non di prima assunzione già iscritti in previdenza complementare al momento dell’assunzione è previsto un periodo di 60 giorni decorrenti dalla data di assunzione durante i quali il lavoratore può indicare al datore di lavoro la forma pensionistica complementare a cui risulta iscritto.In caso di mancata indicazione della forma pensionistica complementare nei 60 giorni predetti si applica il meccanismo dell’adesione automatica come sopra descritto.
In caso invece di lavoratori non di prima assunzione non iscritti in previdenza complementare al momento dell’assunzione è previsto che nel periodo di 60 giorni il lavoratore debba confermare al datore di lavoro la scelta già espressa in altri rapporti di lavoro in merito al mantenimento del TFR in azienda (non si applica il meccanismo di adesione automatica).
