PER I PART-TIME VERTICALI DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA NON SI APPLICA L’AUMENTO DEL CONTRIBUTO AL FONDO EST

Il comma 5, articolo 186 del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo prevede, con decorrenza 1° gennaio 2027, un aumento di euro 3,00 del contributo datoriale per il finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa (Fondo EST) che passa dunque da euro 12,00 a euro 15,00.

AUMENTO BLOCCATO PER I PART-TIME VERTICALI DELLA RISTORAZIONE COLETTIVA

Con il verbale di accordo del 10 febbraio 2026 FIPE-Confcommercio, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI-Servizi, UILTUCS-UIL, FILCAMS CGIL e FISASCAT CISL prevedono come tale aumento non valga per tutti i lavoratori del settore.

Viene infatti stabilito il congelamento, fino al 31 dicembre 2028, del predetto aumento limitatamente ai lavoratori assunti con contratto a tempo parziale verticale o misto e dipendenti di aziende appartenenti al settore della ristorazione collettiva.

Si ricorda come rientrino nel settore della ristorazione collettiva:

  • le aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (Catering);
  • le aziende per la ristorazione collettiva in appalto, la ristorazione strutturata in forma interaziendale e servizi sostitutivi di mensa;
  • i bar aziendali e simili.

COLF E BADANTI: SOTTOSCRITTO L’ACCORDO PER I MINIMI 2026

In data 11 febbraio 2026 la Commissione Nazione prevista dal CCNL Lavoro Domestico ha definito i minimi retributivi in vigore dal 1° gennaio 2026.

I NUOVI MINIMI E IL NUOVO VALORE DI VITTO E ALLOGGIO

Si evidenziano di seguito per le casistiche più diffuse i nuovi valori retributivi:

  • convivente livello C: euro 1.123,63
  • convivente livello CS: euro 1.193,84
  • non convivente livello C: euro 7,86
  • non convivente livello CS: euro 8,30

Il valore di vitto e alloggio viene invece fissato in euro 6,66.

COVIP: PUBBLICATI I VALORI DEGLI ISC AGGREGATI AL 31.12.2025

Sul proprio sito la COVIP ha reso disponibili i valori degli ISC (Indicatori Sintetici dei Costi) medi, minimi e massimi per le diverse forme pensionistiche complementari rilevati al 31.12.2025.

Tali indicatori, riferiti ad un periodo di permanenza nel fondo di 10 anni, sono un parametro fondamentale per valutare l’onerosità della scelta fatta dal consumatore.

 

 

RINNOVATO IL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI TRENTO PER IL SETTORE TURISMO

In data 9 febbraio 2026 è stato rinnovato il contratto integrativo provinciale del settore Turismo della Provincia di Trento.

AUMENTI RETRIBUTIVI

L’accordo prevede il riconoscimento di un incremento retributivo complessivo di euro 100,00 da riconoscere in 2 momenti:

  • euro 80,00 a decorrere da febbraio 2026;
  • euro 20,00 a decorrere da febbraio 2027.

Si precisa come tale aumento non sia da riparametrare sui diversi livelli di inquadramento.

ALTRE SOMME CONFERMATE

L’accordo precisa infine come permanga l’obbligo di riconoscimento di quanto introdotto dall’Accordo Integrativo Provinciale del 30 gennaio 2023 e precisamente:

  • euro 50,00 a titolo di elemento retributivo provinciale;
  • euro 13,00 a titolo di “C.I.P. 01/2023”.

 

VIA LIBERA ALLA RICONGIUNZIONE TRA GESTIONE SEPARATA E CASSE

L’orientamento dell’INPS è stato da sempre quello di escludere la Gestione Separata dall’ambito di applicazione delle norme in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi.

Nel corso del tempo (in particolare dopo la Sentenza della Corte di Cassazione n. 23039/2019) si è consolidato un orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto invece un generale diritto alla ricongiunzione presso la Cassa di iscrizione del libero professionista.

Con la circolare n. 15 del 9 febbraio 2026, a cui si rimanda per gli approfondimenti, l’INPS supera dunque il precedente orientamento e fornisce indicazioni in merito alla ricongiunzione tra la Gestione Separata e gli Enti privati di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs n. 509/1994 e al D.Lgs n. 103/1996.

 

L’INPS COMUNICA GLI IMPORTI 2026 PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Con la circolare n. 14 del 9 febbraio 2026 l’INPS ha reso noti gli importi dovuti nell’anno 2026 da artigiani e commercianti.

ALCUNI PARAMETRI

Rimandando alla circolare per i dati di dettaglio si riportano di seguito alcuni valori di riferimento in vigore nell’anno 2026:

  • le aliquote contributive sono pari al 24% (artigiani) e 24,48% (commercianti);
  • il reddito minimo annuo è fissato in euro 18.808,00;
  • il massimale di reddito annuo risulta invece pari a euro 93.707,00.

I TERMINI DI VERSAMENTO

Le scadenze di versamento sono invece le seguenti:

  • 18 maggio 2026, 20 agosto 2026, 16 novembre 2026 e 16 febbraio 2027 per il versamento delle 4 rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
  • entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2025, primo acconto 2026 e secondo acconto 2026.

IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI RINNOVI CONTRATTUALI: ISTITUITI I CODICI TRIBUTO, MA NORMA IN ATTESA DI ISTRUZIONI

Con la Risoluzione n. 3/E del 29 gennaio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato (codici tributo 1075, 1609, 1926, 1927 1310).

LA NORMA DI RIFERIMENTO

Il comma 7, articolo 1 della Legge Finanziaria 2026 (Legge n. 199/2025) prevede che gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti nel periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026, siano assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento.

Tale disposizione è applicabile soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a euro 33.000,00.

NORMA OPERATIVA, MA IN ATTESA DI ISTRUZIONI

Con l’istituzione dei codici tributo la disposizione diviene dunque pienamente operativa. I dubbi interpretativi e la necessità di definire in modo preciso l’ambito applicativo rendono però al momento molto difficile la sua applicazione. Si attendono infatti gli opportuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

I NUOVI OBBLIGHI PER IL FONDO DI TESORERIA INPS: LA CIRCOLARE INPS

Come già evidenziato il comma 203, articolo 1 della Legge n. 199 del 2025 (Legge Finanziaria 2026) ha esteso, con decorrenza  1° gennaio 2026, l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS anche ai datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono negli anni successivi a quello di inizio attività la soglia dimensionale dei 50 dipendenti.

Ora, con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, l’INPS fornisce le tanto attese indicazioni amministrative e operative.

OBBLIGO DI VERSAMENTO CONNESSO A LIMITI DIMENSIONALI VARIABILI

Con decorrenza 1° gennaio 2026 l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria sorge quando la media annuale dei lavoratori nell’anno precedente supera:

  • per i soli anni 2026 e 2027 i 60 addetti;
  • dal 2028 al 20231 i 50 addetti;
  • dal 2032 i 40 addetti.

Attenzione! Questi riferimenti temporali si riferiscono alla competenza del periodo di paga, ma il requisito dimensionale fa sempre riferimento all’anno precedente. Ne consegue ad esempio che nell’anno 2026 saranno tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria quei datori di lavoro che nell’anno 2025 hanno superato la media annuale di 60 addetti.

OBBLIGO DI VERSAMENTO PERMANENTE

Una precisazione importante contenuta nella circolare n. 12/2026 riguarda l’applicazione permanente dell’obbligo di versamento.

Un esempio può chiarire certamente il concetto: se nel corso dell’anno 2026 un datore di lavoro raggiunge la soglia dimensionale prevista, l’obbligo di versamento scatta per il periodo di paga decorrente da gennaio 2027. Eventuali riduzioni del numero di addetti intervenute nell’anno 2027 o successivi non incidono sull’obbligo di versamento che continua a sussistere.

DECORRENZA E TERMINI DI VERSAMENTO

Come detto l’obbligo di versamento decorre dal 1° gennaio 2026 con primo versamento dunque in scadenza il 16 febbraio 2026.

L’INPS, in sede di prima applicazione, precisa come i datori di lavoro possano assolvere all’obbligo contributivo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria entro il giorno 16 maggio 2026.

GESTIONE SEPARATA INPS: LE ALIQUOTE PER L’ANNO 2026

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 8 del 3 febbraio 2026 con la quale ha reso note le aliquote contributive dovute alla Gestione Separata per l’anno 2026.

LE ALIQUOTE 2026

Rimangono confermate le percentuali già in essere nell’anno 2025 e precisamente:

  • 35,03% per gli iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS;
  • 24,00% per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie;
  • 26,07% per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre forme di previdenza né pensionati.

MINIMALE E MASSIMALE 2026

Per l’anno 2026 il minimale di reddito risulta pari a euro 18.808,00, mentre il massimale viene fissato a euro 122.295,00.

AGGIORNATI I CONTRIBUTI COLF E BADANTI PER L’ANNO 2026

L’INPS, con la circolare n. 9 del 3 febbraio 2026, comunica le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi per colf e badanti nell’anno 2026.

I NUOVI IMPORTI

Per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali l’importo complessivamente dovuto all’INPS risulta oggi pari a:

  • euro 1,32 per i rapporti di lavoro a tempo determinato;
  • euro 1,24 per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Per retribuzioni orarie fino a euro 9,61 l’importo del contributo orario dovuto all’INPS è pari a:

  • euro 1,70 in caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
  • euro 1,82 in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato.

Si rimanda alla circolare INPS per gli importi in dettaglio.