APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE E FORMAZIONE TRASVERSALE

Con Interpello n. 5/2017 il Ministero del Lavoro ha chiarito alcuni aspetti relativi alla frequenza dei corsi di formazione trasversale da parte di lavoratori over 29 anni, impiegati con contratto di apprendistato professionalizzante, poichè percettori di Naspi o di residua mobilità. Secondo il parere espresso dal Ministero poichè la formazione di base privilegia l’acquisizione di competenze che riguardano la sicurezza in azienda, la sua organizzazione e gli elementi legati alla tipologia contrattuale, i lavoratori che sono già in possesso di queste conoscenze per effetto di pregresse esperienze lavorative, possono essere esonerati dalla frequenza di tali percorsi. Analoga considerazione va fatta altresì, per apprendisti di età non superiore a 29 anni, che in virtù di un precedente contratto di apprendistato, possano far valere l’acquisizione delle competenze trasversali, purchè sia prodotta adeguata documentazione in tal senso.

Retribuzioni contrattuali degli OTD e OTI: rilevate le retribuzioni medie a livello provinciale

Le retribuzioni medie a livello provinciale di oti e otd del settore agricolo, sono state oggetto di valutazione da parte dell’INPS con la circolare 179 dello scorso 30 novembre.
Nella determinazione delle medie salariali, le sedi dell’Istituto hanno provveduto ad effettuare la rilevazione media annuale, entro il 31 ottobre.
Ciascuna Direzione Regionale o di coordinamento metropolitano ha l’onere di verificare che siano rilevati tutti i dati della contrattazione integrativa regionale del settore idraulico-forestale e di quello cooperativistico siano rilevati, in tutte le province, in maniera uniforme.
Attraverso il link ” ftp://ftp.inps/applicazioni%20inps/Operai_Agricoli/” sono scaricabili le seguenti tabelle destinate all’inserimento dei dati:
– RM1 O.T.D. Provincia.xls;
– RM2 O.T.I. Provincia.xls,

INAIL ARTIGIANI: APPROVATO LO SCONTO PER IL 2017

Lo scorso 14 novembre, la Corte dei Conti ha recepito il decreto condiviso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il quale è stata deliberata la misura della riduzione dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti dalle imprese artigiane. Il provvedimento è disposto in attuazione di quanto già previsto dal Presidente dell’INAIL con la Determina n. 331 del 28 agosto 2017, nella quale la misura del beneficio è stata fissata al 7,22% dell’importo dei premi dovuti per l’annualità 2017.
Le imprese interessate La legge n. 296/2006, all’articolo , commi 780 e 781, ha disposto – come noto – la riduzione dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti dalle imprese artigiane, nel limite complessivo di un importo predefinito. I presupposti per l’accesso al beneficio sono sintetizzabili in questi due requisiti: le aziende artigiane devono – risultare in regola con tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e dalle specifiche normative di settore; – non aver denunciato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio, quindi nella fattispecie, il periodo preso in considerazione copre le annualità 2015 e 2016.
La previsione di legge Pare opportuno segnalare, che la norma istitutiva al comma 781 aveva individuato tra i requisiti dell’azienda, anche l’aver adottato piani pluriennali di prevenzione per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro. Tuttavia, con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2010, in accordo con la Ragioneria generale dello Stato e con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro è stata data un’interpretazione dell’articolo 1, commi 780 e 781 della legge in argomento, secondo la quale lo sconto è concesso a tutte le aziende che certifichino il rispetto delle norme in materia di sicurezza e la mancanza di infortuni in un arco di tempo che precede la data di richiesta di ammissione al beneficio, senza tener conto dell’attuazione di piani pluriennali.
Lo sconto per l’anno 2017 L’entità dello sconto per il 2017, è stata fissata come si è detto, in misura pari al 7,22% dell’importo del premio assicurativo dovuto per l’anno 2017. Ciò significa che in fase di autoliquidazione INAIL nel prossimo mese di febbraio, le imprese artigiane aventi diritto alla riduzione, dovranno determinare l’ammontare di quanto dovuto a titolo di regolazione anno 2017, riconoscendo lo sconto sopra indicato sull’intero premio dovuto per l’annualità 2017, escludendo però dal calcolo del beneficio, l’ammontare del premio dovuto a titolo di rata anticipata per l’anno 2018.