LIMITAZIONI COVID E LAVORATORI DIPENDENTI: LE NOVITA’

E’ entrato in vigore lo scorso 25 marzo, il decreto legge 24 marzo 2022 n. 24  recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

Il provvedimento sopra  citato  ha inteso porre fine, seppure con decorrenze diverse, alle limitazioni  oggi in vigore  finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19; si propongono di seguito in estrema sintesi le novità che riguardano i luoghi di lavoro.

Green pass base e rafforzato. Dalla data di entrata in vigore del Dl 24, quindi dal 25 marzo 2022, viene meno l’obbligo di essere in possesso di green pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro.  Rimane però in vigore fino al 30 aprile 2022  il c.d. green pass base (cioè quello ottenibile anche con tampone antigenico o molecolare negativo)   per tutti i lavoratori compresi gli over 50,  ad eccezione dei lavoratori appartenenti a categorie per le quali vige l’obbligo vaccinale per svolgere la propria mansione.  Con decorrenza 1° maggio 2022 l’accesso ai luoghi di lavoro nella generalità dei settori, esclusi dunque quelli per i quali permane l’obbligo vaccinale, sarà libero, quindi senza esibire alcuna certificazione verde.

Obbligo vaccinale. Il venir meno del green base rafforzato e poi successivamente di quello base per l’accesso ai luoghi di lavoro,  non tocca l’obbligo vaccinale in essere che permane

  • fino al 31.12.2022 per chi esercita professioni sanitarie e per gli operatori del sistema sanitario,
  • fino al 15.06.2022 per il personale docente ed educativo della scuola,
  • fino al 15.06.2022 per i lavoratori over 50, anche se impiegati in settori in cui non è richiesto l’obbligo vaccinale.

E’ opportuno precisare che l’avvenuta guarigione di lavoratore sanitario soggetto ad obbligo vaccinale ma non vaccinato, comporta la cessazione temporanea della sua sospensione purchè ne faccia richiesta. La revoca della sospensione permane per tutto il periodo di differimento dell’obbligo vaccinale post malattia.

Obbligo di mascherina. Fino al 30 aprile 2022 permane l’obbligo di mascherina al chiuso,  quindi anche nei luoghi di lavoro, qualora non sia possibile garantire l’isolamento continuativo da persone non conviventi. La mascherina continua ad essere considerata un DPI, anche se chirurgica e non FFP2. Si raccomanda comunque di valutare con estrema attenzione l’eventuale dismissione di questo DPI in data successiva all’1.5.2022, posto che permane comunque in capo al datore di lavoro, l’onere di salvaguardare la salute  e la sicurezza dei luoghi nei quali  operano i propri collaboratori.

Quarantena. La quarantena, cioè quel periodo che nei mesi scorsi inizialmente impediva e successivamente limitava la circolazione del soggetto sano, contatto stretto di un soggetto positivo, viene eliminata con decorrenza dal prossimo 1° aprile ed è sostituita dalla c.d. “autosorveglianza” . Ciò significa che il soggetto sano che ha avuto un contatto stretto con un soggetto positivo al Covid, può circolare nei 10 giorni successivi all’avvenuto contatto, purchè asintomatico e protetto da mascherina FFP2 in luogo chiuso o in presenza di assembramenti.   Un test rapido o molecolare diviene obbligatorio solo in presenza di sintomi. Tale norma si applica indipendentemente dallo stato vaccinale del soggetto. Rimane invece confermato l’isolamento di soggetto positivo al Covid, fino all’esecuzione di un tampone negativo.