Il D.Lgs n. 117/2026, all’articolo 376, ha previsto l’abrogazione, dal 1° gennaio 2027, del comma 9, articolo 1 della Legge n. 296/2006.
Tale disposizione permetteva (permette fino al 31 dicembre 2026) l’applicazione, in sede di tassazione del TFR (nonchè di indennità equipollenti e di altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro) , se più favorevoli, delle aliquote per scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.
Si ritiene, in attesa di conferma da parte dell’Ageniza delle Entrate, che l’abrogazione della clausola di salvaguardia interessi le cessazioni intervenute a decorrere dal 31 dicembre 2026.
