L’articolo 8 del D.Lgs n. 22/2015 prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell’indennità NASpI possa richiedere la liquidazione anticipata dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo, in caso di:
- avvio di un’attività di lavoro autonomo;
- avvio di impresa individuale;
- sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
La Legge Finanziaria 2026 interviene in merito modificando le modalità e le tempistiche di erogazione dell’incentivo.
Dal 1° gennaio 2026 l’erogazione dell’incentivo avviene in 2 rate: la prima pari al 70 per cento dell’intero importo e la seconda, pari al restante 30 per cento, da corrispondersi al termine della durata del teorico periodo di NASpI e comunque non oltre il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda.
