Il comma 204, articolo 1 della Legge n. 199/2025 (Legge Finanziaria 2026) cambia le modalità di adesione alla previdenza complementare. Si passa dal “silenzio – assenso” allo scadere dei 6 mesi dall’assunzione ad un’adesione automatica decorsi 60 giorni dall’assunzione.
Adesione automatica e adesione esplicita per i lavoratori di nuova assunzione
Dal 1° luglio 2026, per i lavoratori di nuova assunzione, è prevista un’adesione automatica o esplicita alla previdenza complementare.
L’adesione automatica si applica ai lavoratori di nuova assunzione che, nei 60 giorni dall’assunzione, non esprimono una scelta in merito alla destinazione del proprio TFR (adesione esplicita ad un fondo pensione ovvero opzione per il mantenimento dello stesso presso il datore di lavoro).
In caso di assenza di scelta esplicita nel periodo suddetto il lavoratore viene iscritto al fondo di previdenza complementare individuato dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali.
In caso di presenza di più forme pensionistiche, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale.
Nel caso in cui queste condizioni non si realizzino il lavoratore viene iscritto alla forma pensionistica residuale gestita dal Fondo Cometa.
Non solo TFR in caso di adesione automatica
Si evidenziano due ulteriori elementi di novità:
- l’adesione automatica comporta il conferimento non solo della quota TFR, ma anche dell’eventuale contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi;
- la contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all’assegno sociale INPS.
