DAL 1° GENNAIO 2025 CAMBIA IL CALCOLO DEL FRINGE AUTOVETTURA

Il Disegno di Legge di Bilancio 2025 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nuove modalità di quantificazione del fringe benefit derivante dalla concessione ad uso promiscuo dell’autovettura ai lavoratori dipendenti.

Al fine di perseguire gli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell’ambito dei documenti programmatici, viene modificata la lettera a), comma 4, articolo 51 del DPR n. 917/1986.

Per gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione,
concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai fini della quantificazione del fringe benefit si assume il 50 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio
desumibile dalle tabelle ACI annualmente comunicate, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

Tale percentuale è ridotta al:

  • 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
  • 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

REVISIONE DI IRPEF – IRES: IN GAZZETTA IL DECRETO LEGISLATIVO

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16.12.2024 il D.Lgs n. 192 del 13 dicembre 2024 che modifica in parte la disciplina fiscale dei redditi dei terreni, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi diversi.

Le novità per il reddito di lavoro dipendente

Per quanto attiene il reddito di lavoro dipendente l’articolo 3 del D.Lgs n. 192/2024  interviene sugli articoli 10 e 51 del DPR n. 917/1986. Più precisamente:

  • viene modificata la lettera e-ter), comma 1 dell’articolo 10 nella parte in cui individua  i fondi sanitari integrativi destinatari dei contributi deducibili;
  • viene modificata la lettera a), comma 2 dell’articolo 51 nella parte in cui individua gli accordi e i contratti in conformità ai quali vengono effettuati i versamenti ai fondi sanitari integrativi;
  • viene modificata la lettera f-quater), comma 2 dell’articolo 51 prevedendo la non concorrenza al reddito di lavoro dei contributi e premi versati dal datore di lavoro in favore di familiari a carico del lavoratore per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
  • viene modificato il comma 3 dell’articolo 51 per quanto attiene la determinazione del valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati;
  • viene modificato il comma 5 dell’articolo 51 precisando ora che le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, concorrono a formare il reddito.

 

NASPI CALCOLATA SULLA RETRIBUZIONE FIGURATIVA IN ASSENZA DI RETRIBUZIONE

L’INPS, con il messaggio n. 4254 del 13 dicembre 2024, fornisce le indicazioni per il calcolo dell’indennità NASPI nel caso in cui il lavoratore non abbia, nei 4 anni precedenti, alcuna retribuzione utile in quanto sempre collocato in CIG a zero ore.

L’Isituto precisa come in questo caso si possa procedere alla valorizzazione dei dati dell’imponibile previdenziale riferiti alla contribuzione figurativa relativa alle integrazioni salariali sostitutive della retribuzione.

COLLEGATO LAVORO: CON L’ASSENZA INGIUSTIFICATA NO ALLA NASPI

L’articolo 19 del “Collegato Lavoro”, approvato definitivamente dal Senato l’11 dicembre 2024, interviene introducendo il nuovo comma 7-bis all’articolo 26 del D.Lgs n. 151/2015.

Viene previsto che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore oltre i termini previsti dal CCNL, il datore di lavoro debba darne comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che potrà effettuare le verifiche del caso.

In questo caso il rapporto di lavoro si considera risolto per volontà del lavoratore rientrando quindi pienamente nella casistica delle dimissioni. Ciò porta con sè due conseguenze immediate:

  • il datore di lavoro non è più tenuto, al verificarsi di questa casistica, al versamento del ticket di licenziamento;
  • il lavoratore non ha più diritto alla percezione del trattamento di NASpI.

Quanto sopra non si applica solo nel caso in cui il lavoratore possa dimostrare l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la propria assenza. 

 

 

 

APPROVATO DAL SENATO IL “COLLEGATO LAVORO”

Nella giornata di ieri 11 dicembre 2024 il Senato ha approvato in via definitiva il “Collegato Lavoro”.

Le novità riguardano:

  • l’introduzione delle dimissioni per “fatti concludenti” applicabile quando il lavoratore risulta in assenza ingiustificata per un periodo superiore a quello previsto dal CCNL applicato;
  • la somministrazione di lavoro con la cancellazione di alcune rigidità al fine rendere questo strumento maggiormente accessibile;
  • il lavoro stagionale con un apliamento delle casistiche che giustificano un apposizione del termine al contratto di lavoro;
  • l’apprendistato duale con la possibilità di convertire questo contratto in apprendistato professionalizzante dal momento in cui il lavoratore ottiene la qualifica o il diploma professionale;
  • l’introduzione della possibilità di lavorare durante i periodi di cassa integrazione;
  • la modalità di computo del periodo di prova per i contratti a tempo determinato.

 

 

 

PATENTE A PUNTI:IL MINISTERO ILLUSTRA IL REGIME SANZIONATORIO

Con la Nota n. 9326 del 9 dicembre 2024 il Ministero del Lavoro illustra il regime sanzionatorio relativo alla cosiddetta “patente a punti” applicabile a chi opera nei cantieri privo di tale requisito e a chi possiede una patente con meno di 15 crediti.

Il comma 11, articolo 27 del D.lgs. n. 81/2008 prevede una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e comunque non inferiore a euro 6.000,00.

La nota in commento precisa che l’importo dei lavori utile al calcolo della sanzione (da considerarsi al netto di IVA) va riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore.

Nel caso in cui le Parti non abbiano formalizzato ed indicato il valore dei lavori la sanzione viene quantificata applicando la soglia minima (euro 6.000,00).

La nota n. 9326/2024 illustra poi le sanzioni previste per il committente o per il responsabile dei lavori per i quali vige l’obbligo di verificare il possesso della patente o di documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.

FISM: SOTTOSCRITTO IL VERBALE DI PRE-ACCORDO COLLETTIVO

In data 26 novembre 2024 tra FISM- Federazione Italiana scuole materne, FLC-CGIL, CISL SCUOLA e SNALS – Conf. S.A.L. è stato sottoscritto il verbale di pre-accordo valido dalla sua sottoscrizione e  facente parte integrante del CCNL 2024- – 2027 in corso di rinnovo.

Contratto di somministrazione. Le Parti precisano come tale forma contrattuale possa essere utilizzata solo per i rapporti di lavoro a tempo determinato e individuano le casistiche per la sua applicazione. Concordano inoltre sull’utilizzo di questa forma contrattuale anche con riferimento alle figure di docenti ed educatori. Ciò solo fino al 31.12.2025 in caso di mancato rinnovo del CCNL a questa data.

Welfare contrattuale. I lavoratori in forza al 26 novembre 2024 o successivamente assunti entro il 31 dicembre 2024 (con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato con almeno 3 mesi di anzianità nell’anno 2024) hanno diritto a strumenti di welfare del valore di euro 200,00 da utilizzarsi entro il 31 dicembre 2025.  I lavoratori possono destinare tale importo, che va riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale, al fondo di previdenza complementare Espero quale quota a carico del datore di lavoro.

 

RINNOVATO IL CCNL METALMECCANICA ARTIGIANATO

In data 19 novembre 2024 è stata sottoscritta l’ipotesi per il rinnovo del CCNL Metalmeccanica Artigianato.

Le Parti integrano l’articolo 17 in materia di classificazione del personale con riferimento al settore della subacque e delle attività marittime connesse, mentre, in materia di apprendistato, prevedono la maturazione degli scatti con decorrenza 1° gennaio 2025.

Vengono modificati i termini di preavviso di cui all’articolo 66 per i lavoratori operai dei settori “Metalmeccanica e Intallazione di impianti” e “Orafi, Argentieri e Affini” e inserito un nuovo articolo per disciplinare l’indennità di maneggio denaro.

Aumenti retributivi. L’accordo definisce gli importi di aumento contrattuale e precisa che le somme fino ad oggi riconosciute a titolo di AFAC (Acconto su Futuri Aumenti Contrattuali) diventano a tutti gli effetti retribuzione tabellare con decorrenza 1° dicembre 2024.

Gli incrementi salariali per il livello 4 (da riparametrare per gli altri livelli) sono i seguenti:

    • euro 120,00 per il settore Metalmeccanica ed Installazione di Impianti e per il settore Orafi, Argentieri e Affini (euro 50,00 con la retribuzione di dicembre 2024, euro 25,00 con la retribuzione di luglio 2025, euro 25,00 con la retribuzione di marzo 2026 ed euro 20,00 con la retribuzione di novembre 2026);
    • euro 144,00 per il settore Restauro dei Beni Culturali (euro 50,00 con la retribuzione di dicembre 2024, euro 25,00 con la retribuzione di luglio 2025, euro 25,00 con la retribuzione di marzo 2026 ed euro 44,00 con la retribuzione di novembre 2026);
    • euro 109,00 per il settore Odontotecnica (euro 50,00 con la retribuzione di dicembre 2024, euro 25,00 con la retribuzione di luglio 2025, euro 25,00 con la retribuzione di marzo 2026 ed euro 9,00 con la retribuzione di novembre 2026).

 

BONUS NATALE 2024

EROGAZIONE DEL BONUS NATALE DI 100,00 EURO PER L’ANNO 2024

Art. 2-bis del Decreto-Legge 9 agosto 2024, n. 113 convertito in legge 7 ottobre 2024 n. 143 con le modifiche apportate dal DL n. 167 del 14 novembre 2024

Il decreto legge 14 novembre 2024 ha apportato importanti modificazioni alla previgente disciplina in materia di “Bonus Natale”

Come noto, per effetto di quanto introdotto dall’articolo 2-bis del Decreto-Legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 (Decreto Omnibus) e successivamente modificato dal DL 167/2024, per l’anno 2024 è previsto un bonus una tantum di euro 100,00 destinato ai lavoratori dipendenti che soddisfano determinati requisiti economici e familiari.

Requisiti per l’accesso al bonus

Il lavoratore dipendente, assunto a tempo determinato ovvero indeterminato, deve soddisfare tutte le condizioni di seguito riportate:

  1. Reddito complessivo: Il lavoratore deve avere, per l’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro; si precisa a questo proposito che il reddito da lavoro dipendente potrebbe non essere l’unico reddito che concorre alla formazione di quello complessivo. L’informazione può essere resa quindi unicamente dal lavoratore dipendente. Va tenuto conto, per esempio, anche di redditi assoggettati a cedolare secca, ad imposta sostitutiva, redditi esenti per rientro in Italia di ricercatori non residenti, redditi prodotti dai lavoratori impatriati, ecc. Il reddito in questione va assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Va da sé che trattandosi di periodo di imposta ancora non concluso, il lavoratore sarà tenuto ad effettuare la stima del reddito prodotto nell’anno 2024, con evidenti difficoltà.
  2. Condizioni familiari. Il lavoratore deve avere
  • almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)

Il bonus non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, o convivente sia lui stesso beneficiario del bonus, che può quindi essere erogato una sola volta all’interno del nucleo familiare.

Imposta lorda: l’IRPEF lorda sui redditi da lavoro dipendente deve essere superiore all’ammontare delle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13, comma 1, del TUIR. In buona sostanza, dunque, deve risultare Irpef netta a debito, così come già accade per la spettanza del trattamento integrativo (ex Bonus Renzi).

Non è previsto alcun bonus per titolari di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, come ad esempio per co.co.co. ai quali dunque non è possibile erogare tale elemento.

Modalità di erogazione e adempimenti

  • Richiesta da parte del lavoratore: il bonus verrà erogato unitamente alla tredicesima mensilità previa richiesta scritta del lavoratore al datore di lavoro (sostituto d’imposta). La richiesta deve contenere l’attestazione dei requisiti reddituali e familiari, oltre al codice fiscale del coniuge o del convivente se presenti, e dei figli a carico. La dichiarazione va resa ai sensi dell’articolo 47 Dpr 445/2000 quindi quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio. In presenza di più datori di lavoro nel corso del 2024, la richiesta va presentata all’ultimo datore di lavoro in essere che sarà il soggetto che eroga la tredicesima mensilità. Unitamente alla richiesta però, in questa fattispecie, il lavoratore dovrà allegare copia delle CU riferite ai precedenti rapporti di lavoro, per permettere di valutare la corretta entità del bonus spettante.
  • Recupero da parte del datore di lavoro: le somme erogate a titolo di bonus saranno recuperate dal datore di lavoro mediante compensazione in F24.
  • Nota bene: qualora, in sede di conguaglio di fine anno o fine rapporto se precedente, si verifichi che il bonus non era spettante, il datore di lavoro procederà al recupero delle somme erogate.

NATURA DEL BONUS

Il bonus

  • non concorre alla formazione del reddito complessivo e pertanto è da considerarsi netto,
  • viene riproporzionato al periodo di lavoro nel 2024 (quindi il bonus su base mensile è pari a euro 8,333),
  • in presenza di part-time il bonus spetta comunque per la quota intera in base al periodo lavorato,
  • in presenza di rapporti di lavoro contemporanei spetta una sola volta,
  • nel caso in cui il lavoratore non faccia richiesta al datore di lavoro, per incertezza rispetto al possesso dei requisiti richiesti, potrà recuperare l’importo in sede di dichiarazione dei redditi (es. mod. 730),
  • nel caso di percezione indebita del bonus, il lavoratore dovrà restituire le somme.

 

EROGAZIONE DEL BONUS NATALE DI 100,00 EURO CON LA TREDICESIMA 2024

Il Decreto Omnibus prevede per il 2024 un bonus una tantum di 100 euro per i lavoratori dipendenti che rispettano specifici requisiti economici e familiari.

 

Requisiti per accedere al bonus

  • Reddito complessivo: Deve essere inferiore a 28.000 euro per il 2024, escluso l’immobile principale. Devono essere inclusi eventuali altri redditi (es. cedolare secca o rientro ricercatori dall’estero).
  • Condizioni familiari: Richiesto il coniuge a carico e almeno un figlio a carico. In alternativa, può accedere un genitore unico con figlio a carico.
  • Imposta lorda: L’IRPEF lorda sui redditi da lavoro dipendente deve essere superiore alle detrazioni, generando un IRPEF a debito.

Esclusi dal bonus: Titolari di redditi assimilati, come i co.co.co.

 

Erogazione e richieste

  • Richiesta del bonus: Va presentata al datore di lavoro con autocertificazione dei requisiti, e allegando le CU in caso di più datori durante l’anno.
  • Recupero da parte del datore: Il datore recupera l’importo erogato tramite F24.

 

Caratteristiche del bonus

  • Non concorre al reddito complessivo, è riproporzionato al periodo di lavoro, spetta per intero in caso di part-time e solo una volta in caso di lavori contemporanei.
  • Viene erogato con la 13esima e in caso di percezione indebita, le somme vanno restituite.