Quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici: smart working e congedo straordinario per i genitori

L’art 5 del DL 111  dell’8 settembre 2020 entrato in vigore il 9 settembre 2020, disciplina le misure predisposte per i genitori lavoratori dipendenti durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente dovuta a contatti scolastici.

Nel caso in cui per il figlio convivente minore di anni quattordici, sia disposta la quarantena dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente (APSS) a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, uno dei genitori lavoratori dipendenti, alternativamente all’altro può:

– svolgere la prestazione di lavoro in smart working qualora la stessa sia realizzabile con questa modalità, per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio;

– astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, utilizzando un periodo di congedo per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, nella fattispecie in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.

Tali misure possono essere riconosciute fino al 31 dicembre 2020. Il periodo di congedo è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020; raggiunto tale limite, l’Istituto non prende in considerazione ulteriori domande.

Nota Bene: nelle ipotesi in cui uno dei due genitori stia già svolgendo  attività in smart working, o comunque non svolga  alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle due misure in argomento.

LE NOVITA’ DEL DECRETO DI AGOSTO

E’ stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 14 agosto 2020, n. 104 meglio noto come “Decreto di agosto”, che è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, quindi il 15 agosto 2020.

Il decreto era atteso per diversi motivi, primi fra tutti la gestione dei nuovi ammortizzatori sociali, dei contratti a tempo determinato e della disciplina in materia di licenziamenti individuali; tutti aspetti per i quali si attendevano istruzioni urgenti, già dopo la metà del mese di luglio.

Si riepilogano di seguito le principali novità introdotte dal decreto in analisi.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI, ASSEGNO ORDINARIO, CASSA IN DEROGA

Sono a disposizione dei datori di lavoro che a causa dell’emergenza Covid sospendono o riducono l’attività lavorativa nel periodo 13 luglio – 31 dicembre 2020, ulteriori 18 settimane di ammortizzatori sociali.

Anche queste ulteriori settimane sono attivabili in modalità 9 + 9 e rappresentano la durata massima di ammortizzatore sociale fruibile con causale Covid. Eventuali periodi già autorizzati in virtù del DL 18/2020 autorizzati dopo il 12 luglio, sono imputati alle prime 9 settimane di questo nuovo decreto.

Le seconde 9 settimane di queste 18 settimane aggiuntive, sono riconosciute solo ai datori di lavoro a cui sono già state autorizzate le prime 9 settimane e sono soggette ad un contributo aggiuntivo addizionale, che viene determinato raffrontando il fatturato del primo semestre 2020 con quello dell’anno 2019.

La contribuzione addizionale è pari al valore sotto indicato, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore durante le ore di CIG o FIT e più precisamente:

  • contributo addizionale del 9%, se la riduzione del fatturato è inferiore al 20%,
  • contributo addizionale del 18%, se non è stata registrata alcuna riduzione di fatturato,
  • contributo addizionale azzerato, se la riduzione del fatturato  è stata pari o superiore al 20%,
  • contributo addizionale azzerato, se l’attività di impresa è stata avviata dopo il 1° gennaio 2019.

L’assenza di autocertificazione circa la riduzione di fatturato, fa scattare l’aliquota del 18%.

Inoltre, le domande di accesso a queste ulteriori  18 settimane vanno presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione; solo in fase di prima applicazione della norma, il decreto concede una deroga e permette che le richieste siano effettuate entro la fine del mese di settembre.

In caso di pagamento diretto a carico INPS, la comunicazione dei dati necessari per il saldo di quanto dovuto da parte dell’Istituto al lavoratore, va effettuata sempre entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca il periodo di cassa integrazione, o comunque se posteriore, entro 30 giorni dal provvedimento di autorizzazione. In deroga alla norma, in sede di prima applicazione tali termini sono spostati alla fine del mese di settembre. In caso di ritardo nelle comunicazioni dei dati all’INPS, il legislatore ha previsto che il pagamento delle somme rimanga a carico del datore di lavoro.

I trattamenti di integrazione salariale in argomento, sono comunque concessi nei limiti di spesa ammessa.

Nota Bene: i datori di lavoro che non utilizzano queste ulteriori 18 settimane e che hanno già utilizzato quelle precedenti nei mesi di maggio e giugno, possono beneficiare di uno sconto contributivo per un periodo massimo di 4 mesi, fruibile entro il 31.12.2020.

Tale beneficio non si applica ai premi INAIL e per la concreta attuazione della previsione normativa, sarà necessario attendere ulteriori istruzioni operative INPS.

AGEVOLAZIONI NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Per le nuova assunzioni a tempo indeterminato – con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico – attivate dal 16 agosto al 31 dicembre 2020 è concesso l’esonero totale dal versamento della contribuzione a carico azienda, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla data di assunzione nel limite massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Come di consueto, non possono dare origine a tale agevolazione i lavoratori che hanno avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione.

Tale agevolazione è riconosciuta anche in caso di stabilizzazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, alle medesime condizioni e limiti sopra esposti.

AGEVOLAZIONI PER ASSUNZIONI A TERMINE NELLE AZIENDE TURISTICHE E TERMALI

E’ esteso lo sgravio contributivo sopra indicato anche alle assunzioni a termine nei settori del turismo e degli stabilimenti termali per un massimo di tre mesi. L’agevolazione è comunque riconosciuta anche in caso di stabilizzazione del contratto.

NOVITA’ IN MATERIA DI RAPPORTI A TERMINE

Fino al 31 dicembre 2020 e ferma la durata massima di 24 mesi, è possibile  rinnovare o prorogare un contratto a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi (sempre nel rispetto dei 24 complessivi) anche senza necessità di indicazione di una motivazione.

E’ stato altresì abrogata la c.d. proroga automatica dei contratti a termine per tutto il periodo in cui gli stessi sono stati sospesi per ricorso ad ammortizzatore sociale, risolvendo così una grossa problematica che rappresentava una grande criticità per tutte le imprese.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Viene confermata la proroga al 31.12.2020 del divieto di licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo. E’ introdotta una deroga in queste ipotesi:

  • intero utilizzo di tutte le settimane di ammortizzatore concesse con causale Covid
  • cessazione di attività aziendale conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione di attività nemmeno parziale,
  • fallimento dell’azienda in assenza di disposizione di esercizio provvisorio dell’impresa; nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo aziendale, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i lavoratori impiegati in settori da questo non interessati .

NUOVA INDENNITA’ PER LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

E’ riconosciuta un’indennità pari a euro 1.000,00 ai lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, nè percettori di Naspi alla data del 15 agosto 2020. Analoga indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione impiegati nei medesimi settori ed agli intermittenti purchè abbiano sospeso, ridotto o cessato l’attività a causa dell’emergenza Covid.

CONTRATTI A TERMINE IN SCADENZA E PROROGA “AUTOMATICA”

Il comma 1 bis dell’articolo 93 della legge 77/2020 prevede quanto segue:

…omissis…”Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Dal tenore della norma, per quanto assurdo, si rileva una sorta di proroga automatica del contratto di lavoro a termine in essere alla data del 19 luglio 2020, data di entrata in vigore della legge di conversione, che appunto ha introdotto tale modifica. La previsione normativa ha una logica condivisibile per quanto riguarda la proroga dei dipendenti assunti con qualifica di apprendisti, poichè effettivamente la sospensione dell’attività lavorativa dovuta a Covid può aver impedito il completamento del percorso formativo in atto. Nulla di logico appare invece, in una proroga imposta su un contratto di lavoro a scadenza, visto che proprio per sua natura, a quella scadenza ne decade la naturale necessità di utilizzo. La ratio della norma potrebbe essere intesa come un’ulteriore possibilità di impiego in regime di flessibilità, di un lavoratore a tempo determinato già giunto a scadenza, che ancora proprio in seguito alla ripresa di attività post-Covid, potrebbe essere una risorsa necessaria. Tuttavia, poiché la tutela del lavoratore, anche in regime di Covid, è stata rispettata – tant’è che la sospensione dal lavoro ha comunque garantito l’intervento di un ammortizzatore sociale a favore del lavoratore – non si comprende perché la proroga non sia stata rimessa alla volontà delle parti, ma sia di fatto una sorta di obbligazione contrattuale che deriva dall’utilizzo della locuzione “è prorogato” invece di “può essere prorogato”. In attesa di chiarimenti ministeriali in tal senso, si fa riserva di ulteriori comunicazioni in merito, nei prossimi giorni.

EMERGENZA COVID: UNA TANTUM PER LAVORATORI AUTONOMI ED ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI – ULTERIORI PRECISAZIONI

Si fa seguito alla precedente news per evidenziare che, con comunicato stampa del 31 marzo 2020, l’Istituto previdenziale ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’una tantum di euro 600,00 – non soggetta ad imposizione fiscale – riservata ai lavoratori autonomi ed ai professionisti iscritti a casse private.
Da oggi è dunque operativa la procedura telematica che permette la richiesta di questo nuovo sostegno al reddito; non si tratta di un click day, quindi le domande potranno essere presentate anche in giornate successive.
Queste le modalità di accesso per formulare la richiesta:
– attivare il sito dell’INPS utilizzando lo specifico servizio presente in home page. Per accedere con questa modalità è necessario però essere in possesso di pin semplificato, oppure di SPID, CIE o CNS, oppure
– chiamare il Contact Center Integrato al numero verde 803.164 gratuito da rete fissa, o 06/164.164 da rete mobile con tariffazione a carico dell’utente chiamante, oppure
– contattare i servizi di Patronato attivi sul territorio.
Pare opportuno precisare che per il periodo in cui è percepita l’indennità, non si fa luogo ad accredito di copertura figurativa e non spetta il diritto alla percezione di assegno al nucleo familiare.
Si riepilogano infine, in estrema sintesi, le caratteristiche dei beneficiari, purchè rispettino i limiti reddituali già indicati nelle precedenti comunicazioni:
– liberi professionisti titolari di p.IVA alla data del 23 febbraio 2020, che non siano titolari di pensione e che non siano iscritti ad altre forma di previdenza obbligatoria,
– cococo attivi al 23 febbraio 2020, che non siano titolari di pensione e che non siano iscritti ad altre forma di previdenza obbligatoria (devono aver optato dunque per l’aliquota il Gestione separata più elevata),
– lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali AGO (commercianti, Enasarco, ecc), che non siano titolari di pensione e che non siano iscritti ad altre forma di previdenza obbligatoria,
– lavoratori stagionali del turismo e di stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020, che non siano titolari di pensione diretta e che non abbiano rapporti di lavoro in essere alla data del 17 marzo 2020,
– lavoratori del settore agricolo che nel 2019 abbiano svolto almeno 50 giornate di effettivo lavoro e non siano titolari di pensione diretta,
– lavoratori dello spettacolo non titolari di pensione diretta, con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, corrispondenti ad un reddito non superiore a 50.000 euro.

EMERGENZA COVID: UNA TANTUM PER LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI ISCRITTI A CASSE PRIVATE

Come già anticipato nei giorni scorsi, il decreto legge 28 marzo 2020 all’articolo 1 ha previsto il riconoscimento di un’indennità per il mese di marzo pari a euro 600,00, non soggetta ad imposizione fiscale, quindi una somma netta, ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai D.Lgs 509/1994 e 103/1996.
L’importo è riconosciuto ai seguenti soggetti:
– lavoratori che abbiano percepito, nel periodo di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro; oppure
– lavoratori che abbiano percepito nel periodo di imposta 2018, un reddito complessivo compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro ma abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per cessazione dell’attività si intende la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, mentre per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa deve essere dimostrabile una riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019, così come previsto dall’articolo 2 del citato decreto legge.
Inoltre, la norma prevede che il soggetto abbia adempiuto a tutti gli obblighi contributivi del 2019 nei confronti della propria cassa di previdenza.
Per ottenere l’indennità i professionisti ed i lavoratori autonomi devono presentare specifica domanda a partire dal prossimo 1° aprile 2020, agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti. L’ente provvederà a verificare la regolarità contributiva del soggetto richiedente, per poi procedere all’attribuzione del beneficio, provvedendo dunque ad erogarlo direttamente all’interessato.
In caso di iscrizione a più casse, l’indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

UNA TANTUM COVID AI LAVORATORI AUTONOMI


E’ riconosciuta un’indennità una tantum per il mese di marzo 2020 di importo pari ad euro 600,00, non soggetta ad imposizione fiscale ai seguenti soggetti:

  1. Liberi professionisti e cococo: sono i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 iscritti alla Gestione separata dell’INPS, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, e cococo in forza al 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS purchè in entrambe le ipotesi non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto e non abbiano altre forme di previdenza obbligatoria.
  2. Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (artigiani , commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) purchè non titolari di un trattamento pensionistico diretto e sprovvisti di altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.
  3. Come fare la domanda: i soggetti, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, devono presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it. Le domande sono rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche.

EMERGENZA COVID: ECCO LE PRIME ISTRUZIONI INPS

EMERGENZA COVID: ECCO LE PRIME ISTRUZIONI INPS
In seguito all’’entrata in vigore del decreto c.d. “Cura Italia”, i cui contenuti sono stati anticipati nella precedente comunicazione, l’’INPS ha fornito le prime istruzioni operative per accedere ai diversi strumenti che il legislatore ha posto a tutela dei lavoratori dipendenti del settore privato, o di lavoratori autonomi o cococo. Si propone di seguito in estrema sintesi, il contenuto di quanto previsto dall’Istituto previdenziale in materia.

CONGEDO PARENTALE TRAORDINARIO “COVID-19”: a decorrere dal 5 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 quale conseguenza della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nonché dei servizi educativi per l’infanzia, per uno dei due genitori – lavoratori dipendenti del settore privato – è prevista la fruizione in modo continuativo o frazionato in presenza di figli di età non superiore a 12 anni o con disabilità grave accertata, di un congedo aggiuntivo di 15 giorni indennizzato al 50% senza però i ratei delle mensilità aggiuntive (si consideri che analogo calcolo è fatto per il congedo parentale classico che invece prevede un indennizzo solo al 30%). Il congedo indennizzato (trattasi di congedo per figli fino a 12 anni o in situazione di disabilità senza limiti di età), è coperto da contribuzione figurativa, quindi il periodo ad esempio viene computato anche ai fini pensionistici. Il legislatore ha previsto che detto congedo spetti solo ad un genitore a condizione che l’altro genitore non sia disoccupato o beneficiario per lo stesso periodo di ammortizzatore sociale (quindi Naspi, cassa integrazione guadagni o FIT o FIS o Cassa in deroga). In buona sostanza, la ratio della norma è mirata a garantirlo solo a condizione che il richiedente ne abbia necessità, perchè l’altro genitore sta lavorando, anche se in telelavoro.
Queste le note operative:
1. Eventuali richieste di congedo parentale (ex facoltativa al 30%) già presentate per il periodo 5 marzo – 3 aprile 2020, saranno convertite in automatico dall’INPS in questo congedo straordinario, senza che il lavoratore debba presentare una nuova domanda. Identica situazione si prospetta anche per genitori di figli disabili che hanno fatto richiesta alla data del 5 marzo del prolungamento del congedo parentale: anche in questa ipotesi l’Istituto provvederà a convertire l’assenza in congedo straordinario. Va da sè che il periodo di prolungamento del congedo o di congedo parentale che saranno sostituiti d’ufficio con il nuovo congedo straordinario, potranno essere fruiti in epoca successiva.
2. Il lavoratore che invece non ha in corso alla data del 5 marzo alcuna richiesta di congedo parentale, ma ne può beneficiare perchè ha figli di età non superiore ad anni 12, può già presentare la domanda di congedo straordinario all’INPS ed al proprio datore di lavoro, utilizzando la modulistica e le modalità già in uso per il congedo parentale classico.
3. I genitori di figli che hanno più di 12 anni e sono portatori di handicap grave, se non hanno in corso un prolungamento del congedo parentale alla data del 5 marzo, dovranno presentare apposita domanda che sarà però disponibile solo alla fine del mese di marzo: in questo caso la domanda potrà comunque essere fatta con decorrenza retroattiva, però al massimo dal 5 marzo in poi.
4. Analogo congedo straordinario della durata di 15 giorni, però attenzione, non retribuito, è riconosciuto ad uno dei due genitori di figli di età superiore a 12 anni ma non a 16, che possono assentarsi dal lavoro con una semplice richiesta al datore di lavoro, trattandosi di assenza giustificata, non retribuita dal datore di lavoro, non indennizzata dall’INPS e non utile quindi nemmeno alla maturazione di contribuzione figurativa. Il periodo coperto da congedo, anche in questo caso, è dal 5 marzo al 3 aprile 2020.
5. Cococo iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS (quindi con aliquota massima), con figli anche maggiori di 3 anni e fino a 12 anni: possono richiedere il congedo che sarà indennizzato direttamente dall’INPS. L’indennità è pari al 50% di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo per l’indennità di maternità. Analogo trattamento è previsto a favore di cococo con figli in stato di disabilità purchè iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospiti di centri diurni a carattere assistenziale. In entrambe i casi non sono richiesti requisiti minimi contributivi. La domanda deve essere fatta a cura del cococo:
– utilizzando la procedura già in uso per la domanda di congedo parentale, da parte di genitori di figli minori di 3 anni,
– utilizzando un’apposita domanda che sarà resa disponibile dall’INPS dalla fine del mese di marzo, da parte di cococo genitori di figli di età compresa tra 3 e 12 anni; è ammessa la decorrenza retroattiva al 5 marzo,
– utilizzando un’apposita domanda che sarà resa disponibile dall’INPS dalla fine del mese di marzo, da parte di cococo genitori di figli di età superiore a 12 anni in stato di grave disabilità; è ammessa la decorrenza retroattiva al 5 marzo.
Attenzione: per i cococo i periodo di congedo parentale ordinario già richiesti alla data del 5 marzo NON saranno convertiti in congedo straordinario.
6. Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni INPS, genitori di figli anche maggiori di 1 anno e fino a 12 anni hanno diritto al congedo straordinario di identica durata e di identico periodo, con riconoscimento da parte dell’INPS di un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita dalla norma ogni anno con riferimento alla natura del lavoro autonomo svolto. La domanda va presentata all’INPS usando la procedura di congedo parentale già in uso.
– In presenza di figli in situazione di disabilità grave l’indennità è riconosciuta alle stesse condizioni sopra esposte in corrispondenza del cococo, anche per quanto riguarda la modulistica da utilizzare.
Non è richiesta la regolarità contributiva (DURC).
7. Lavoratori dipendenti della Pubblica Amministrazione: modalità di fruizione di detti congedi nonchè relative indennità sono a carico dell’Amministrazione pubblica quindi non va presentata alcuna domanda all’INPS, ma alla propria Amministrazione secondo le indicazioni dalla stessa fornite ai propri dipendenti.
8. Attenzione:come si è già detto in premessa i congedi non saranno autorizzati se l’altro genitore è in stato di disoccupazione o se è percettore di strumento a sostegno del reddito (Naspi, Cig, ecc) e nemmeno se è stato richiesto lo strumento alternativo al congedo – di cui si dirà in seguito – per servizi di baby sitting.
9. Nota Bene: è possibile cumulare per lo stesso mese (marzo e aprile) il congedo straordinario con i giorni della legge 104 eventualmente a disposizione (si veda in seguito), ovvero con il prolungamento del congedo parentale per figli in stato di grave disabilità.

BONUS SERVIZI BABY SITTING
In alternativa al congedo straordinario Covid, il lavoratore dipendente genitore di figlio (anche se adottivo o in affido preadottivo) di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020, può richiedere un voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting del valore di euro 600,00, aumentato a euro 1.000,00 per il personale del SSN o delle Forze dell’Ordine. Come si è detto si tratta di una soluzione alternativa alla richiesta di congedo straordinario e non può pertanto essere cumulata. Analogo trattamento è previsto a favore di genitori con figli in stato di disabilità, purchè iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospiti di centri diurni a carattere assistenziale. Il Bonus è erogato mediante il libretto di famiglia, quindi NON va richiesto al datore di lavoro ma direttamente con utilizzo dello strumento citato.

PERMESSI LEGGE 104
Come già anticipato, il numero di giornate di permesso mensile per assistenza a soggetti disabili viene aumentato complessivamente di 12 giorni per i mesi di marzo e aprile, rispetto a quelli già in essere. Ciò significa che a regime, tra marzo e aprile il dipendente può utilizzare 18 giorni di premesso, di cui 3 a marzo e 3 ad aprile, mentre non ci sono indicazioni specifiche sulla ripartizione sulle due mensilità dei 12 giorni aggiuntivi, che si ritiene dunque essere libera. I giorni possono essere frazionati ad ore come di consueto e possono anche essere goduti in modo consecutivo, nell’ambito del periodo autorizzato. Chi è già in possesso di un’autorizzazione per legge 104, non deve fare nulla, se non avvisare il proprio datore di lavoro della fruizione del maggiore periodo richiesto. Il lavoratore che non è in possesso di autorizzazione, la deve richiedere invece con le consuete modalità, ed il datore di lavoro potrà considerare per le due mensilità in argomento anche il maggior periodo concesso e fruito dal lavoratore.
In caso di pagamento diretto da parte dell’INPS, e cioè i lavoratori agricoli e i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, dovranno presentare una nuova domanda solo nel caso in cui non ci sia già un domanda in essere per analogo periodo. I lavoratori dipendenti della Pubblica Amministrazione – posto che modalità di fruizione di detti congedi nonché relative indennità sono a carico dell’Amministrazione pubblica – non devono presentare alcuna domanda all’INPS, ma alla propria Amministrazione secondo le indicazioni dalla stessa fornite ai propri dipendenti.

AMMORTIZZATORI SOCIALI: pare opportuno ricordare in questa sede che nella generalità dei casi tutte le aziende possono ricorrere ad un ammortizzatore sociale nel caso di grave riduzione dell’attività o sospensione della stessa legata all’emergenza Covid. Lo Studio Sanna Vichi è a disposizione della clientela, per la valutazione dello strumento a cui è possibile accedere. E’ sufficiente a tal fine, per chi non lo avesse già fatto, inviare mail agli indirizzi già noti. Sarà ricontattato nei prossimi giorni.
Si precisa infine che la presente informativa è resa a carattere divulgativo, ma certamente non esaustivo. Siamo dunque a disposizione del Cliente per qualsiasi chiarimento in merito.

IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO “CURA ITALIA”

Il decreto Cura Italia sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale oggi 17 marzo 2020. In attesa del testo ufficiale, si propone di seguito una prima sintesi “a titoli” dei  principali interventi che interessano il datore di lavoro, mentre seguiranno altre comunicazioni dettagliate sulle singole materie oggetto di novità.

Versamenti F24 – ritenute, contributi e Iva: lo slittamento dei versamenti è diversificato in relazione alla tipologia di attività svolta dall’azienda ed al suo fatturato. In linea generale gli adempimenti sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio, con possibilità di pagamento rateale a partire dall’1 giugno 2020 per un massimo di 5 rate. Per soggetti con fatturato superiore a euro 2 milioni, la sospensione è attiva fino al 20 marzo 2020.

Premio per chi lavora in azienda: al dipendente che ha prestato attività in azienda nel corso del mese di marzo durante l’emergenza Coronavirus, che possiede un reddito complessivo di importo che non supera euro 40.000,00, spetta un premio di euro 100,00 non soggetto a tassazione, da rapportare ai giorni lavorati presso la sede aziendale durante il mese di marzo. L’importo è corrisposto a partire dalla retribuzione del mese di aprile.

Licenziamenti sospesi per 60 giorni: dalla data di entrata in vigore del decreto legge è vietato avviare procedure di licenziamento anche collettivo, imputabili a giustificato motivo oggettivo. La norma precisa che tale divieto opera indipendentemente dalle dimensioni aziendali. Possibili dunque solo i licenziamenti individuali per ragioni disciplinari.

Indennità per lavoratori autonomi: è prevista un’indennità una tantum pari a euro 600,00 per liberi professionisti titolari di P.Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, per cococo iscritti in Gestione separata INPS, per lavoratori autonomi delle gestioni speciali AGO,per commercianti e artigiani.

Indennità per specifiche categorie di lavoratori: analogo importo è previsto per alcuni stagionali del settore turismo compresi gli stabilimenti termali, per OTD con almeno 50 giornate lavorate nel 2019 e per i lavoratori dello spettacolo con redditi fino a 50.000,00 euro e almeno 30 contributi versati al Fondo pensioni.

Ammortizzatori sociali: si aggiungono a quelli già disposti dal decreto 9/2020 e la situazione risulta dunque essere così strutturata.

CIGO E ASSEGNO ORDINARIO FIS per  i datori di lavoro che hanno accesso alla CIGO o all’assegno ordinario (AOR) che sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza COVID-19. I lavoratori beneficiari  devono risultare in forza alla data del 23 febbraio 2020 e non è richiesto il  consueto requisito di anzianità di 90 giornate di lavoro effettivo. Il trattamento è anticipato dal datore di lavoro o su richiesta può essere concesso con pagamento diretto da parte dell’INPS. L’intervento è concesso per un massimo di 9 settimane e con queste caratteristiche è attivo fino al mese di agosto 2020. Si ricorda che le aziende che hanno sede in Trentino accedono al FIT, con modalità e requisiti già istituiti dal Fondo.

CIGO PER AZIENDE IN CIGS: è rivolto alle aziende che al 23 febbraio 2020 hanno già in essere un trattamento di cassa integrazione ordinaria. La concessione del nuovo trattamento ordinario sospende e sostituisce quello già in essere.

ASSEGNO ORDINARIO PER AZIENDE IN ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ: destinato alle aziende, iscritte al Fondo di integrazione salariale, che al 23 febbraio 2020 hanno in essere un assegno di solidarietà. Possono comunque accedere alla richiesta di assegno ordinario per non più di 9 settimane.  L’assegno ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso.

CIG IN DEROGA: è un trattamento rivolto ad aziende che non rientrano per settore o dimensioni nel campo di applicazione di CIGO o FIS. Le Regioni e le Province autonome, possono riconoscere per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga.

Congedo.

Quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19: il periodo, al pari del dipendente della pubblica amministrazione, è ora considerato malattia anche per il dipendente di azienda privata.

Congedo parentale aggiuntivo: per uno dei due genitori di figli di età non superiore a 12 anni o con disabilità grave accertata, è previsto un congedo aggiuntivo di 15 giorni indennizzato al 50%, da godere durante il periodo di sospensione scolastica. In alternativa è possibile richiedere un voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting del valore di euro 600,00, aumentato a euro 1.000,00 per il personale del SSN o delle Forze dell’Ordine. Analogo congedo però non retribuito, è riconosciuto ad uno dei due genitori di figli di età superiore a 12 anni ma non a 16.

Permessi legge 104: il numero di giornate di permesso mensile per il mese di marzo è aumentato da 3 a 15 giorni.

NUOVE MODALITA’ DI COMPENSAZIONE PER I MODELLI F24

NUOVE MODALITA’ DI COMPENSAZIONE PER I MODELLI F24

Con il DL n. 124/2019 sono state ampliate le casistiche nelle quali risulta obbligatorio utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fiscoline) per la presentazione dei Modelli F24. In particolare viene ora previsto come tale obbligo sorga anche nel caso in cui il datore di lavoro/committente compensi crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta (ad esempio credito da Modello 730 e bonus 80 euro).
In concreto nel caso in cui il Modello F24 presenti nella colonna a credito i predetti importi non è più possibile utilizzare il servizio home banking, ma il Modello F24 deve essere trasmesso obbligatoriamente tramite Entratel o Fisconline.
Pur in attesa di opportuni chiarimenti si ritiene che le nuove modalità entrino in vigore già con la delega in scadenza il prossimo 16 gennaio 2020.

ATTENZIONE – IMPORTANTE: TENTATIVI DI TRUFFA TRAMITE POSTA ELETTRONICA

Gentile Cliente,
l’Inps informa che si sono verificati nuovi tentativi fraudolenti attraverso l’invio di e-mail con contenuti attribuibili all’Istituto.
Nello specifico, sono arrivate segnalazioni relative ad avvisi di addebito, notificati alle aziende tramite PEC non appartenenti all’Inps.
Il testo della e-mail si conclude con l’invito a cliccare su un link per accedere al dettaglio delle presunte irregolarità dal quale però non si accede ad alcun indirizzo ufficiale dell’Istituto.
Si consiglia dunque di non cliccare sul link che compare nell’e-mail in quanto potrebbe venire automaticamente scaricato un virus informatico.

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito ed è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

Paola Sanna e Luca Vichi