TFR CON EROGAZIONE MENSILE: I CHIARIMENTI DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO

Con Nota n. 616 del 3 aprile 2025 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha definitivamente confermato la propria posizione in merito all’erogazione mensile delle quote di TFR maturate in ogni periodo di paga, in deroga alla corresponsione delle stesse all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, ovvero in sede di richiesta di anticipazione, così come disciplinato dal 2120 del c.c.

La finalità attribuita al TFR è da ricondursi ad una forma di risparmio forzoso, accumulato mensilmente dal datore di lavoro a favore del dipendente, per assicuragli il necessario supporto economico alla cessazione del rapporto di lavoro (ad eccezione, ovviamente, delle ipotesi in cui il dipendente sceglie di destinare tali quote maturate, ad una forma di previdenza complementare).

La possibilità di concedere una o più anticipazioni in costanza di rapporto di lavoro, si pone come deroga al principio generale di erogazione delle quote a saldo e deve pertanto essere sempre supportata da una richiesta circostanziata del dipendente, che deve avere i requisiti prescritti dal legislatore o dalla contrattazione collettiva, ovvero essere conforme ad eventuali condizioni di miglior favore che il datore concede a livello aziendale ovvero individuale.

Ciò che non deve accadere – precisa INL nella nota in argomento – è il configurarsi di un mero trasferimento automatico in busta paga del rateo mensile di TFR maturato, poichè questa modalità, non rientrando nella ratio del dettato del 2120 c.c., verrebbe a configurarsi come una mera integrazione retributiva, vanificando del tutto la natura di TFR della somma che si sta erogando.

La conseguenza sul piano ispettivo è che laddove sia riscontrata da parte dell’Ispettorato del Lavoro, l’erogazione mensile di somme a titolo di TFR, le stesse non saranno considerate tali, ma saranno considerate parte della retribuzione di fatto con tutte le conseguenze del caso che possono essere così sintetizzate:

  1. tali somme, rappresentando di fatto un’integrazione di retribuzione a tutti gli effetti, rientrano nel computo di tutti gli istituti contrattuali diretti ed indiretti;
  2. e quale conseguenza diretta, il TFR deve essere ricostituito ed accantonato a Fondo TFR, come se lo stesso non fosse mai stato erogato a titolo di anticipazione.

La modalità suesposta, che tende a trovare applicazione nei confronti di alcune fattispecie di  lavoratori c.d. stagionali, deve pertanto essere ben compresa dal datore di lavoro che – in sede di pattuizione delle condizioni economiche offerte al lavoratore – deve specificare che le quote di TFR  – così come tutti gli altri istituti contrattuali che hanno una loro specifica quantificazione ed erogazione in sede di cessazione del rapporto di lavoro (es, eventuale indennità sostitutiva per ferie non godute, ecc) – saranno erogate al termine del rapporto di lavoro e non saranno pertanto percepite mensilmente.

Saranno dunque quote di  trattamento economico dovuto e spettante, che le parti potranno considerare quale elemento aggiuntivo percepito non con cadenza mensile, ma  al termine del contratto di lavoro e  costituirà – se del caso –  parte dell’ entità del trattamento economico complessivo pattuito.