SOSTITUZIONE DEL LAVORATORE ASSENTE PER MATERNITA’: SGRAVIO APPLICABILE ANCHE NEL PERIODO POST RIENTRO

La Legge Finanziaria 2026 ha introdotto, all’articolo 4 del D.Lgs n. 151/2001, il nuovo comma 2 bis il quale prevede che, in caso di assunzione per sostituzione di lavoratore assente per maternità, il contratto di lavoro possa essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino.

Il comma 3 dello stesso articolo 4 disciplina, come si ricorderà, uno sgravio contributivo del 50 per cento in favore dei datori di lavoro con meno di 20 dipendenti che assumono personale a tempo determinato in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo.

Con il messaggio n. 1343 del 21 aprile 2026 l’INPS precisa come anche per il periodo ulteriore di affiancamento successivo all rientro della sostituita sia possibile fruire del predetto sgravio contributivo.