IRAP E LAVORATORI STAGIONALI

Per il periodo di imposta 2018, le società di capitali ed enti commerciali, le società di persone e imprese individuali, le banche e altri enti e società finanziari, le imprese di assicurazioni, le persone fisiche e società semplici e quelle ad esse equiparate nonché alcune fattispecie del settore agricolo, beneficiano della piena deducibilità (e non solo del 70%) ai fini IRAP per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro, nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto. Lo prevede il comma 116 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2018.