TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI

Con decorrenza 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti devono corrispondere retribuzioni e compensi ai lavoratori – attenzione, compresi eventuali anticipazioni ed acconti – tramite una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
– bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
– strumenti di pagamento elettronico;
– pagamento in contanti presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
– consegna di un assegno direttamente al lavoratore, o in caso di suo dimostrato impedimento, ad un suo delegato. L’impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni.
I datori di lavoro e i committenti non possono quindi corrispondere denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del contratto di lavoro instaurato.
La violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa da 1.000,00 a 5.000,00 euro.
Sono esonerati da tale obbligo i datori di lavoro domestico ed alcune fattispecie che coinvolgono le pubbliche amministrazioni.
Quale conseguenza di quanto esposto al punto precedente, la norma precisa che la firma apposta sulla busta paga non costituisce la prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.