RIVALUTAZIONE TFR: DEFINITO IL COEFFICIENTE DI GENNAIO 2018

L’ISTAT ha reso noto l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi per il mese di gennaio 2018.
Tale indice è risultato pari a 101,5; fa riferimento ai consumi dell’insieme delle famiglie che fanno capo ad operai ed impiegati (senza tabacchi lavorati) ed è utilizzato per l’adeguamento del trattamento di fine rapporto ma anche per la rivalutazione dei crediti di lavoro.
Alla luce di quanto sopra esposto, il coefficiente da applicare per gennaio 2018 pari a 0,421736, deve essere utilizzato per rivalutare il TFR accantonato al 31 dicembre 2017 dei lavoratori che cessano il proprio rapporto di lavoro nel periodo 15 gennaio 2018 – 14 febbraio 2018.
Pertanto, come si è detto, la rivalutazione
1. interessa esclusivamente il trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente e nessuna rivalutazione deve essere riconosciuta sulle quote di TFR maturate nell’anno corrente;
2. va determinata anche sulle quote versate al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS in caso di aziende con più di 50 addetti e di lavoratori che hanno optato per il mantenimento del TFR secondo il regime di cui all’articolo 2120 del Codice Civile;
3. non deve essere effettuata sulle quote di TFR destinate alla previdenza complementare.

VIDEOSORVEGLIANZA: LA POSIZIONE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

Con circolare n. 5 del 19 febbraio 2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito ulteriori istruzioni in materia di installazione ed uso dei dispositivi di controllo dei lavoratori a distanza.
Viene precisato che all’atto del rilascio dell’autorizzazione all’installazione degli impianti di sorveglianza, la valutazione è concentrata sulla effettiva sussistenza delle ragioni che legittimano l’adozione del provvedimento, con particolare riferimento alle ragioni organizzative e produttive, a quelle di sicurezza sul lavoro ed a quelle di tutela del patrimonio aziendale. Per quanto invece riguarda l’adozione di sistemi biometrici basati sull’elaborazione dell’impronta digitale o della topografia della mano, l’Ispettorato in linea con le pronunce del Garante della privacy, conferma che può essere consentita per limitare l’accesso ad aree e locali in cui è necessario assicurare elevati e specifici livelli di sicurezza, ma anche per consentire l’utilizzo ai soli soggetti qualificati, di apparati e macchinari pericolosi. Conseguentemente, in queste fattispecie, cioè quando il riconoscimento biometrico è utilizzato per rendere la prestazione lavorativa, non è necessario provvedere alla richiesta di un provvedimento di autorizzazione ovvero all’accordo con le RSA.

LAVORATORI SVANTAGGIATI: LA DEFINIZIONE AGGIORNATA

Con decreto 17 ottobre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 8 febbraio, il Ministero del Lavoro ha formulato la nuova definizione di lavoratore svantaggiato, con evidenti impatti sulle norme in materia di agevolazioni contributive, ma anche su quelle che determinano le modalità di calcolo dell’organico in forza.
La norma, che ha dunque ritoccato le precedenti caratteristiche da attribuire ai c.d. soggetti svantaggiati, ha di fratto recepito con maggiore evidenza la disciplina contenuta nel regolamento UE 651/214.
Pertanto, in estrema sintesi, sono considerati lavoratori svantaggiati i seguenti soggetti:
– disoccupato, intendendo per tale chi negli ultimi sei mesi non ha svolto lavoro subordinato in forza di un contratto della durata di almeno sei mesi, ovvero chi ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato con reddito non soggetto ad imposizione fiscale,
– giovane, intendendo per tale chi ha un’età compresa tra i 15 ed i 24 anni,
– non diplomato, intendendo per tale chi non è in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore, o una qualifica, o un diploma di istruzione professionale,
– chi ha compiuto 50 anni di età,
– chi ha compiuto 25 anni di età ed ha almeno un familiare a carico secondo il criterio fiscale,
– chi è occupato in settori che presentano un tasso di disparità uomo/donna che supera di almeno il 25% la disparità media individuata annualmente con decreto,
– chi appartiene a minoranze linguistiche.
Sono invece considerati lavoratori molto svantaggiati, i soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovvero chi appartiene ad una delle categoria sopra individuate ed è privo di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi.