VIDEOSORVEGLIANZA: LA POSIZIONE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

Con circolare n. 5 del 19 febbraio 2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito ulteriori istruzioni in materia di installazione ed uso dei dispositivi di controllo dei lavoratori a distanza.
Viene precisato che all’atto del rilascio dell’autorizzazione all’installazione degli impianti di sorveglianza, la valutazione è concentrata sulla effettiva sussistenza delle ragioni che legittimano l’adozione del provvedimento, con particolare riferimento alle ragioni organizzative e produttive, a quelle di sicurezza sul lavoro ed a quelle di tutela del patrimonio aziendale. Per quanto invece riguarda l’adozione di sistemi biometrici basati sull’elaborazione dell’impronta digitale o della topografia della mano, l’Ispettorato in linea con le pronunce del Garante della privacy, conferma che può essere consentita per limitare l’accesso ad aree e locali in cui è necessario assicurare elevati e specifici livelli di sicurezza, ma anche per consentire l’utilizzo ai soli soggetti qualificati, di apparati e macchinari pericolosi. Conseguentemente, in queste fattispecie, cioè quando il riconoscimento biometrico è utilizzato per rendere la prestazione lavorativa, non è necessario provvedere alla richiesta di un provvedimento di autorizzazione ovvero all’accordo con le RSA.