LE PRINCIPALI NOVITA’ 2018

L’entrata in vigore all’1.1.2018 della legge 205/2017 (Legge di Stabilità 2018) ha introdotto numerose novità per i datori di lavoro. Si segnalano di seguito quelle di immediato interesse, ma si precisa peraltro, che alcune disposizioni della norma citata, sono entrate in vigore lo stesso giorno della pubblicazione della legge in G.U. e cioè il 29 dicembre 2017.
ASSUNZIONE AGEVOLATE: GLI SGRAVI CONTRIBUTIVI
E’ prevista la riduzione della contribuzione Inps (e non Inail) a carico del datore di lavoro nella misura del 50% per 36 mesi, con un massimo di euro 3.000,00/anno, in presenza di assunzioni a tempo indeterminato ovvero trasformazioni di contratti a termine, effettuati con decorrenza 1.1.2018, di lavoratori aventi questi requisiti:
– età anagrafica inferiore a 35 anni (30 anni dal 2019),
– mai occupati in precedenza con contratto a tempo indeterminato. Fa eccezione il rapporto di apprendistato presso un diverso datore di lavoro che non ha confermato il contratto a fine periodo formativo.
L’agevolazione prevede l’esonero della contribuzione anche in caso di assunzione di studenti che abbiano svolto almeno il 30% delle ore di alternanza scuola-lavoro presso il datore di lavoro che procede all’assunzione, che va effettuata però entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio.
L’agevolazione è ammessa anche in caso di conferma di rapporti di apprendistato anche professionalizzante al termine del periodo formativo, purchè all’atto della conferma in servizio l’apprendista non abbia superato il 36esimo anno di età. L’agevolazione in queste ipotesi è mantenuta per soli 12 mesi, decorrenti però dal primo mese successivo in cui scade la consueta agevolazione post apprendistato della durata di 12 mesi (dipendente con codice tipo contribuzione R o W).
in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi successivi all’assunzione, del lavoratore incentivato ovvero di lavoratore con identica qualifica e occupato nella stessa unità produttiva, comporta la restituzione dell’agevolazione di cui si è già beneficiato.
Come di consueto, l’agevolazione è riconosciuta solo nei confronti di aziende in regola con il versamento della contribuzione, con l’applicazione del CCNL di riferimento e purchè le stesse non abbiano operato riduzioni di personale per medesime qualifiche in periodi precedenti.
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
Si ricorda che l’azienda che occupa già 15 dipendenti, da gennaio 2018 ha l’obbligo di assumere un lavoratore disabile – qualora ovviamente ci sia scopertura – entro e non oltre 60 giorni. Pertanto, l’azienda che all’1.1.2018 si trova con almeno 15 dipendenti in forza e non ha assolto gli obblighi di assunzione connessi alla legge 68/99, avrà tempo fino al 1° marzo 2018 per procedere all’assunzione del lavoratore disabile. Identica prassi sarà seguita anche in corso d’anno, da parte delle aziende che raggiungeranno la soglia dei 15 dipendenti; l’assunzione del lavoratore disabile dovrà dunque avvenire entro il 60° giorno dall’assunzione del quindicesimo dipendente, computando l’organico aziendale a questi fini, con le regole dettate dalla legge in materia di collocamento mirato più volte citata.
BONUS 80 EURO
Da gennaio 2018 il bonus mensile di 80 euro viene riconosciuto a fronte di una soglia reddituale più elevata rispetto alle annualità precedenti. Il limite massimo di reddito imponibile ai fini fiscali passa infatti da euro 24.000,00 a euro 24.600,00 fino ad un massimo di euro 26.600,00 (e non più 26.000,00). Sono esclusi dall’applicazione del bonus gli incapienti, i pensionati e i soggetti che producono reddito diverso da quello di lavoro dipendente.
PENSIONE DI VECCHIAIA
L’accesso alla pensione di vecchiaia nel 2018 richiede il requisito di 66 anni e 7 mesi di età, anche per le donne dipendenti o autonome del settore privato.