DISTACCHI TRANSNAZIONALI: AL VIA LE MODIFICHE DELLA DIRETTIVA 96/71/CE

Il distacco transnazionale tra Stati che sono membri dell’Unione europea, ha causato negli ultimi anni dei fenomeni di dumping contrattuale, poichè spesso accadeva che soggetti inviati in distacco in Paesi esteri, generassero un costo del lavoro sensibilmente più basso di quello normalmente sostenuto. Verificando quindi che esistano sempre i presupposti che legittimano un distacco genuino, nel nostro Paese già con il D.lgs 136/2016 è stato stabilito che per l’intera durata del distacco, il lavoratore distaccato in Italia, avrà diritto alle stesse condizioni contrattuali previste nel luogo presso il quale presterà la propria attività a questo titolo.
La parte retributiva dunque, viene allineata ai lavoratori del distaccatario italiano, ma alcune differenze possono permanere per quanto riguarda gli effetti di carattere contributivo, poichè il datore di lavoro distaccante continua a versare la contribuzione nel paese di origine e non in quello di destinazione del lavoratore distaccato.
Per evitare che ciò crei disallineamenti di costo che possano incidere in modo negativo sui mercati dell’Unione europea, verranno presto apportate modifiche dall’Unione europea, alla durata massima del distacco – che da 24 mesi passerà a 12 mesi, prorogabili a 18 mesi.
Nel frattempo, il D.lgs 136/2016 ha già previsto alcuni adempimenti mirati a contrastare qualsiasi tipo di abuso nell’utilizzo improprio dell’istituto del distacco in Italia; in particolare la norma prevede che
– entro le ore 24.00 del giorno che precede l’inizio del distacco transnazionale, l’impresa che distacca ha l’obbligo da darne comunicazione telematica al Ministero del Lavoro attraverso il consueto canale Unilav,
– l’impresa distaccante deve individuare un referente domiciliato in Italia, che è incaricato di gestire la parte documentale,
– l’impresa distaccante deve inoltre produrre in lingua italiana la copia del contratto di lavoro e ogni altro documento utile legato alla gestione del rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato. Tale documentazione deve essere conservata per un periodo di due anni dalla cessazione del distacco.
Pare inoltre opportuno ribadire in questa sede, che l’istituto del distacco è considerato lecito e quindi genuino, solo ed esclusivamente se viene disposto per soddisfare un temporaneo interesse di carattere funzionale, organizzativo ancorché economico, dell’azienda distaccante, e non certo dell’azienda distaccataria; in questa ultima fattispecie si configurerebbe infatti un puro “prestito” di personale, oggi qualificato come somministrazione irregolare, quindi non genuina.