TASSAZIONE SEPARATA DEGLI ARRETRATI: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA

Con risoluzione n. 151 del 13 dicembre 2017 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti legati all’applicazione della tassazione separata prevista dall’art. 17, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR). E’ opportuno ricordare che per emolumenti arretrati si intendono tutte quelle somme che, per effetto di leggi, contratti, sentenze, promozioni, cambiamenti di qualifica o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, sono maturate in periodi di imposta precedenti rispetto a quello in cui vengono percepite.
Si tratta dunque di somme percepite in anni diversi dalla maturazione per effetto
– di norme legislative, di sentenze o di provvedimenti amministrativi, casi questi nei quali è certamente non sussistente l’ipotesi che ci sia un accordo tra le parti per operare un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti, ovvero
– di oggettive situazioni di fatto, che impediscono il pagamento delle somme entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti di imposta.
In quest’ultima fattiscpecie, precisa l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione in argomento, va valutata la motivazione del ritardo. Se lo stesso è fisiologico, le somme sono da assoggettare a tassazione ordinaria.