DECRETO SOSTEGNO: LE NOVITA’ PER I DATORI DI LAVORO

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo scorso, il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, meglio noto come “Decreto Sostegni”. La nuova norma entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta, quindi il 23 marzo 2021. Si propongono di seguito in estrema sintesi, le novità che coinvolgono i datori di lavoro in questo delicato periodo, caratterizzato da diminuzioni di attività lavorativa e necessità di flessibilità che si possa conciliare con le esigenze aziendali.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

In caso di ricorso a periodi totali o parziali di  cassa integrazione guadagni con causale COVID, il nuovo decreto introduce ulteriori 13 settimane da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, a favore di lavoratori dipendenti in forza alla data del 23 marzo 2021. In presenza invece di accesso ad assegno ordinario FIT o FSBA (aziende artigiane) o  cassa integrazione in deroga, le settimane sono complessivamente 28 nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021. Le nuove settimane sono concesse senza che il datore di lavoro debba sostenere l’onere del contributo addizionale. 

BLOCCO DEI LICENZIAMENTI

E’ prorogato al 30 giugno 2021 il divieto di operare licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo. La norma conferma le deroghe già presenti nel precedente provvedimento e quindi fa salvi i licenziamenti legati a cambi di appalto, cessazione di attività aziendale, fallimento senza esercizio provvisorio di attività e accordi collettivi aziendali con incentivi all’esodo. Il divieto continua a produrre effetti anche nel periodo 1° luglio – 31 ottobre 2021 da parte di aziende che beneficiano di CIG in deroga o assegno ordinario.

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Il decreto Sostegni estende al 31 dicembre 2021 la possibilità di rinnovare o prorogare contratti a  tempo determinato, senza indicazione di una causale, purché la proroga o il rinnovo siano di durata non superiore a 12 mesi e il rapporto a termine  con il lavoratore  non superi la complessiva durata di 24 mesi. La norma ha efficacia a partire dal 23 marzo 2021 e, per espressa previsione, non computa le proroghe o i rinnovi acausali già effettuati in precedenza.

LAVORATORI FRAGILI

Dal 1° marzo scorso al 30 giugno 2021 sono prorogate le norme che legittimano l’assenza del lavoratore c.d. fragile per presenza di condizioni di salute che aggravano il rischio di esposizione a contagio COVID (immunodepressi, soggetti con esiti di patologie oncologiche, soggetti con terapie salvavita in atto, soggetti in stato di disabilità ai sensi della legge 104, ecc.), ricorrendo ad evento malattia assimilato a ricovero ospedaliero (con decurtazione quindi dell’indennità economica di malattia spettante).

LAVORATORI  DEL SETTORE TURISMO E STAGIONALI

E’ prevista l’erogazione di un’indennità una tantum pari  a euro 2.400,00 per lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e di stabilimenti termali che dopo aver svolto almeno 30 giornate lavorative, hanno perso involontariamente il lavoro nel periodo 1.1.2019-23.3.2021. I soggetti possono beneficiare del sostegno solo se non risultano essere titolari di un nuovo rapporto di lavoro dipendente, ovvero di pensione, ovvero di trattamento per periodi di disoccupazione alla data del 23 marzo 2021. Analoga somma è concessa a specifiche condizioni anche ai lavoratori stagionali di settori diversi dal turismo. Le domande di ammissione al contributo devono essere presentate dai soggetti interessati entro il prossimo 30 aprile 2021 su apposita modulistica INPS.

TRATTAMENTO DI NASPI

Le nuove prestazioni di Naspi concesse con decorrenza 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021, non richiedono il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo in cui il lavoratore si trova in stato di disoccupazione.

 

PROROGA CONSEGNA CU

Il decreto ha spostato il termine di consegna al dipendente  della Certificazione Unica (modello CU)  al 31 marzo 2021.

ZONA ROSSA: CASSA INTEGRAZIONE E CONGEDO COVID PER GENITORI

Come noto, nel periodo 15 marzo 2021 – 6 aprile 2021  alcune Regioni e la Provincia Autonoma di Trento sono classificate in zona rossa, con le limitazioni che tale fattispecie comporta.

AMMORTIZZATORI SOCIALI Nel suddetto periodo – laddove si rendesse necessario – le aziende che riducono la propria attività, ovvero che devono provvedere alla chiusura, possono accedere all’ammortizzatore sociale con causale Covid, per un massimo di 12 settimane, da computarsi a partire da quanto eventualmente già utilizzato con decorrenza 1.1.2021. Ad oggi, quindi in assenza di ulteriori provvedimenti al riguardo, i dipendenti che possono beneficiare di CIG, FIT, FSBA o CIG in deroga, devono avere una data di assunzione almeno pari al 4 gennaio 2021. Ciò significa che se assunti in epoca successiva, l’accesso all’ammortizzatore sociale con causale Covid non è ammesso. In queste situazioni dunque, trattandosi di impossibilità sopravvenuta alla prestazione di lavoro per cause non imputabili al datore di lavoro, si ritiene sia possibile provvedere a legittimare  l’assenza del lavoratore utilizzando ferie e permessi maturati, ovvero considerando tale assenza come giustificata ma non retribuita.

CONGEDO COVID PER GENITORI L’articolo 2 del DL n.  30 del 13 marzo 2021, entrato in vigore sabato scorso, giorno della sua pubblicazione in Gazzetta, disciplina nuovamente le misure predisposte per i genitori lavoratori dipendenti in queste situazioni:

  • durante il periodo di sospensione della didattica in presenza, ovvero di chiusura di centri diurni a carattere assistenziale per soggetti i stato di disabilità,
  • nelle ipotesi di quarantena obbligatoria del figlio convivente ovunque sia avvenuto il contatto stretto,
  • in caso di positività del figlio.

Pertanto, quando il figlio convivente minore di anni quattordici ovvero il figlio  in condizione di disabilità in situazione  di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4 comma 1 della legge 104/92, si trovi in una delle condizioni di cui sopra,  uno dei genitori lavoratori dipendenti, alternativamente all’altro può:

– svolgere la prestazione di lavoro in smart working, qualora la stessa sia realizzabile con questa modalità, per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, della sospensione della didattica in presenza ovvero della sua guarigione in caso di avvenuto contagio;

– astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alle durate di cui al punto precedente,  utilizzando un periodo di congedo denominato COVID, per il quale è riconosciuta dall’INPS un’indennità pari al 50% della retribuzione, nella fattispecie in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.

Nota Bene: nelle ipotesi in cui uno dei due genitori stia già svolgendo  attività in smart working, sia  beneficiario di ammortizzatore sociale o comunque non svolga  alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle due misure in argomento. In presenza di figli di età compresa tra 14 e 16 anni, ad uno dei genitori sono riconosciuti analoghi diritti di assentarsi dal lavoro, a parità di condizioni, con la sola eccezione però che non è previsto alcun sostegno al reddito e quindi l’assenza si considera giustificata ma non retribuita.

Categorie speciali E’  previsto un bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting per un valore massimo di euro 100,00 settimanali, da parte di speciali categorie di lavoratori.

Sarà cura dello Studio, fornire ulteriori aggiornamenti in materia, non appena disponibili.