DECRETO SOSTEGNO: LE NOVITA’ PER I DATORI DI LAVORO

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo scorso, il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, meglio noto come “Decreto Sostegni”. La nuova norma entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta, quindi il 23 marzo 2021. Si propongono di seguito in estrema sintesi, le novità che coinvolgono i datori di lavoro in questo delicato periodo, caratterizzato da diminuzioni di attività lavorativa e necessità di flessibilità che si possa conciliare con le esigenze aziendali.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

In caso di ricorso a periodi totali o parziali di  cassa integrazione guadagni con causale COVID, il nuovo decreto introduce ulteriori 13 settimane da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, a favore di lavoratori dipendenti in forza alla data del 23 marzo 2021. In presenza invece di accesso ad assegno ordinario FIT o FSBA (aziende artigiane) o  cassa integrazione in deroga, le settimane sono complessivamente 28 nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021. Le nuove settimane sono concesse senza che il datore di lavoro debba sostenere l’onere del contributo addizionale. 

BLOCCO DEI LICENZIAMENTI

E’ prorogato al 30 giugno 2021 il divieto di operare licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo. La norma conferma le deroghe già presenti nel precedente provvedimento e quindi fa salvi i licenziamenti legati a cambi di appalto, cessazione di attività aziendale, fallimento senza esercizio provvisorio di attività e accordi collettivi aziendali con incentivi all’esodo. Il divieto continua a produrre effetti anche nel periodo 1° luglio – 31 ottobre 2021 da parte di aziende che beneficiano di CIG in deroga o assegno ordinario.

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Il decreto Sostegni estende al 31 dicembre 2021 la possibilità di rinnovare o prorogare contratti a  tempo determinato, senza indicazione di una causale, purché la proroga o il rinnovo siano di durata non superiore a 12 mesi e il rapporto a termine  con il lavoratore  non superi la complessiva durata di 24 mesi. La norma ha efficacia a partire dal 23 marzo 2021 e, per espressa previsione, non computa le proroghe o i rinnovi acausali già effettuati in precedenza.

LAVORATORI FRAGILI

Dal 1° marzo scorso al 30 giugno 2021 sono prorogate le norme che legittimano l’assenza del lavoratore c.d. fragile per presenza di condizioni di salute che aggravano il rischio di esposizione a contagio COVID (immunodepressi, soggetti con esiti di patologie oncologiche, soggetti con terapie salvavita in atto, soggetti in stato di disabilità ai sensi della legge 104, ecc.), ricorrendo ad evento malattia assimilato a ricovero ospedaliero (con decurtazione quindi dell’indennità economica di malattia spettante).

LAVORATORI  DEL SETTORE TURISMO E STAGIONALI

E’ prevista l’erogazione di un’indennità una tantum pari  a euro 2.400,00 per lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e di stabilimenti termali che dopo aver svolto almeno 30 giornate lavorative, hanno perso involontariamente il lavoro nel periodo 1.1.2019-23.3.2021. I soggetti possono beneficiare del sostegno solo se non risultano essere titolari di un nuovo rapporto di lavoro dipendente, ovvero di pensione, ovvero di trattamento per periodi di disoccupazione alla data del 23 marzo 2021. Analoga somma è concessa a specifiche condizioni anche ai lavoratori stagionali di settori diversi dal turismo. Le domande di ammissione al contributo devono essere presentate dai soggetti interessati entro il prossimo 30 aprile 2021 su apposita modulistica INPS.

TRATTAMENTO DI NASPI

Le nuove prestazioni di Naspi concesse con decorrenza 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021, non richiedono il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo in cui il lavoratore si trova in stato di disoccupazione.

 

PROROGA CONSEGNA CU

Il decreto ha spostato il termine di consegna al dipendente  della Certificazione Unica (modello CU)  al 31 marzo 2021.