EMERGENZA COVID: UNA TANTUM PER LAVORATORI AUTONOMI ED ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI – ULTERIORI PRECISAZIONI

Si fa seguito alla precedente news per evidenziare che, con comunicato stampa del 31 marzo 2020, l’Istituto previdenziale ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’una tantum di euro 600,00 – non soggetta ad imposizione fiscale – riservata ai lavoratori autonomi ed ai professionisti iscritti a casse private.
Da oggi è dunque operativa la procedura telematica che permette la richiesta di questo nuovo sostegno al reddito; non si tratta di un click day, quindi le domande potranno essere presentate anche in giornate successive.
Queste le modalità di accesso per formulare la richiesta:
– attivare il sito dell’INPS utilizzando lo specifico servizio presente in home page. Per accedere con questa modalità è necessario però essere in possesso di pin semplificato, oppure di SPID, CIE o CNS, oppure
– chiamare il Contact Center Integrato al numero verde 803.164 gratuito da rete fissa, o 06/164.164 da rete mobile con tariffazione a carico dell’utente chiamante, oppure
– contattare i servizi di Patronato attivi sul territorio.
Pare opportuno precisare che per il periodo in cui è percepita l’indennità, non si fa luogo ad accredito di copertura figurativa e non spetta il diritto alla percezione di assegno al nucleo familiare.
Si riepilogano infine, in estrema sintesi, le caratteristiche dei beneficiari, purchè rispettino i limiti reddituali già indicati nelle precedenti comunicazioni:
– liberi professionisti titolari di p.IVA alla data del 23 febbraio 2020, che non siano titolari di pensione e che non siano iscritti ad altre forma di previdenza obbligatoria,
– cococo attivi al 23 febbraio 2020, che non siano titolari di pensione e che non siano iscritti ad altre forma di previdenza obbligatoria (devono aver optato dunque per l’aliquota il Gestione separata più elevata),
– lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali AGO (commercianti, Enasarco, ecc), che non siano titolari di pensione e che non siano iscritti ad altre forma di previdenza obbligatoria,
– lavoratori stagionali del turismo e di stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020, che non siano titolari di pensione diretta e che non abbiano rapporti di lavoro in essere alla data del 17 marzo 2020,
– lavoratori del settore agricolo che nel 2019 abbiano svolto almeno 50 giornate di effettivo lavoro e non siano titolari di pensione diretta,
– lavoratori dello spettacolo non titolari di pensione diretta, con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, corrispondenti ad un reddito non superiore a 50.000 euro.