AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA PER STABILIZZAZIONE DI UNDER 35

L’articolo 4 del Dl 62/2026 meglio noto come Decreto Lavoro 2026, prevede che in caso di stabilizzazione  nel periodo agosto/dicembre 2026, di un contratto a tempo determinato stipulato entro il 30 aprile 2026,

  • di durata complessiva che non superi i 12 mesi,
  • con soggetto under 35, che non sia mai stato occupato a tempo indeterminato,

il datore di lavoro possa beneficiare di un’agevolazione contributiva pari al 100% dei contributi previdenziali a suo carico, con esclusione del premio INAIL, nel limite massimo di importo mensile pari a euro 500,00.

Si ricorda che tale agevolazione è soggetta a limiti di spesa e che la stabilizzazione deve determinare un incremento netto occupazionale, da calcolarsi in ogni singolo periodo di paga, rispetto alla media occupazionale dei 12 mesi precedenti.

Per l’applicazione del beneficio contributivo si attendono le istruzioni operative INPS.

 

 

IN GAZZETTA IL DECRETO LAVORO 2026

E’  stato pubblicato in G.U. n. 99 del 30 aprile 2026, il decreto legge n. 62 meglio noto come “Decreto lavoro 2026”.

Le principali tematiche trattate di immediato impatto operativo, sono relative

  • al riordino delle agevolazioni contributive in vigore nel 2026,
  • all’introduzione del concetto di Salario Giusto e di trattamento economico complessivo (TEC),
  • al versamento del TFR in Tesoreria da parte di aziende con requisiti introdotti dalla legge di Bilancio 2026.

Agevolazioni contributive 2026:

  1.  Bonus donne: in caso di assunzione a tempo indeterminato nel periodo gennaio dicembre 2026  di donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive però di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi  (o 12 mesi se appartenenti a categorie specifiche) spetta  un esonero contributivo a favore del datore di lavoro pari al  100%  dei contributi dovuti per un periodo massimo di due anni (un anno nel caso di categorie specifiche) , nel limite massimo di euro 650,00/mese (800,00 mese se in Regioni ZES). L’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto mensile, rispetto ai dodici mesi che precedono l’ingresso della lavoratrice agevolata. Il licenziamento per GMO della lavoratrice agevolata o di un lavoratore con stessa qualifica nella medesima unità produttiva avvenuto nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta l’integrale restituzione dell’esonero già fruito. Tale beneficio contributivo è soggetto a limiti di spesa e pertanto è autorizzato solo nel  limite delle risorse disponibili.
  2. Bonus giovani: in caso di assunzione a tempo indeterminato nel periodo gennaio – dicembre 2026,  di soggetti che non hanno compiuto il 35esimo anno di età e sono privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi  (o 12 mesi se appartenenti a categorie specifiche) spetta  un esonero contributivo a favore del datore di lavoro pari al  100%  dei contributi dovuti, per un periodo massimo di due anni (un anno nel caso di categorie specifiche) , nel limite massimo di euro 500,00/mese (650,00 mese se in Regioni ZES). L’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto mensile, rispetto ai dodici mesi che precedono l’ingresso del soggetto agevolato. Il licenziamento per GMO del lavoratore agevolato o di un lavoratore con stessa qualifica nella medesima unità produttiva avvenuto nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta l’integrale restituzione dell’esonero già fruito. Tale beneficio contributivo è soggetto a limiti di spesa e pertanto è autorizzato solo nel  limite delle risorse disponibili.
  3. Stabilizzazione di contratti a termine: in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine stipulato entro il 30 aprile 2026 e trasformato nel periodo sotto indicato, prima del superamento dei 12 mesi di durata complessiva, spetta un’agevolazione del 100%  dei contributi dovuti per un periodo massimo di due anni. La trasformazione deve però avvenire nel periodo compreso tra il 1° agosto ed il 31 dicembre 2026.

Il Salario Giusto

Viene definito il paramento del c.d. salario giusto, individuato all’interno della Contrattazione Collettiva Nazionale stipulata da OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori che siano comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. E’ così del tutto superato il concetto di salario minimo, attribuendo al “Salario Giusto” una nozione più ampia, che non ricomprende solo un trattamento economico, ma che essendo ricollegabile solo ed esclusivamente ad un CCNL comparativamente più rappresentativo, ne tutela anche gli aspetti di natura normativa. L’applicazione del Salario Giusto è uno dei parametri richiesti, anche per poter accedere alle agevolazioni contributive sopra indicate.

Versamento TFR a Fondo Tesoreria

I datori di lavoro che erano tenuti a versare le quote di TFR maturate a partire da gennaio 2026 al Fondo Tesoreria INPS, potranno regolarizzare la propria posizione versando quanto dovuto nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2026,  entro e non oltre il 16 luglio 2026.

Per i periodi pregressi, cioè per le quote TFR di competenza dei mesi da gennaio a maggio, il versamento entro il 16 luglio non comporterà applicazione di sanzioni, somme aggiuntive o interessi.

 

 

SOSTITUZIONE DEL LAVORATORE ASSENTE PER MATERNITA’: SGRAVIO APPLICABILE ANCHE NEL PERIODO POST RIENTRO

La Legge Finanziaria 2026 ha introdotto, all’articolo 4 del D.Lgs n. 151/2001, il nuovo comma 2 bis il quale prevede che, in caso di assunzione per sostituzione di lavoratore assente per maternità, il contratto di lavoro possa essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino.

Il comma 3 dello stesso articolo 4 disciplina, come si ricorderà, uno sgravio contributivo del 50 per cento in favore dei datori di lavoro con meno di 20 dipendenti che assumono personale a tempo determinato in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo.

Con il messaggio n. 1343 del 21 aprile 2026 l’INPS precisa come anche per il periodo ulteriore di affiancamento successivo all rientro della sostituita sia possibile fruire del predetto sgravio contributivo.

RESO NOTO IL COEFFICIENtE TFR DI MARZO 2026

L’ISTAT ha reso noto l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi per il mese di marzo 2026 che è risultato pari a 101,50.

INDICE DI RIVALUTAZIONE TFR DI MARZO 2026

Il coefficiente di marzo 2026 deve essere utilizzato per rivalutare il TFR accantonato al 31 dicembre 2025 da parte dei lavoratori che cessano il proprio rapporto di lavoro nel periodo 15 marzo – 14 aprile 2026.

La variazione percentuale tra dicembre 2025 e marzo 2026 è risultata pari a 0,141886%. Questo valore, ridotto al 75% e aumentato di 0,375% (1,50% : 12 x 3), determina un coefficiente di rivalutazione di 1,437346%.

 

LEGGE FINANZIARIA 2026: L’INPS RIEPILOGA LE NOVITA’ PENSIONISTICHE

Con la circolare n. 19 del 25 febbraio 2026 l’INPS fornisce le indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 della Legge di Bilancio 2026.

In particolare si tratta di:

  • la proroga del periodo di sperimentazione dell’APE sociale fino al 31 dicembre 2026;
  • l’aumento di euro 20,00 dell’importo mensile dell’incremento della maggiorazione sociale prevista per i pensionati in condizioni disagiate e di euro 260,00 del limite reddituale annuo per il riconoscimento dello stesso;
  • l’applicazione delle disposizioni in materia di incentivo al posticipo del pensionamento anche ai lavoratori dipendenti che maturano, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti per la pensione anticipata;
  • l’abrogazione del comma 7-bis dell’articolo 24 del DL n. 201/2011, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, che prevedeva possibilità di computare una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare per raggiungere l’importo soglia richiesto per l’accesso alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo;
  • la soppressione dell’ultimo periodo del comma 11 dello stesso articolo 24 del DL n. 201/2011 che prevedeva, per coloro che si avvalevano della facoltà di cui al predetto comma 7-bis, un incremento di 5 anni, dal 1° gennaio 2025, e di ulteriori 5 anni, dal 1° gennaio 2030, del requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata;
  • la mancata proroga delle disposizioni in materia di pensione anticipata c.d. opzione donna e della pensione anticipata flessibile.

DETASSAZIONE DEGLI AUMENTI CONTRATTUALI 2026: L’AGENZIA DETTA LE REGOLE

E’ stata pubblicata la circolare n. 2 del 24 febbraio 2026 con cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione dell’imposta sostituiva del 5% sugli importi corrisposti nell’anno 2026.

L’imposta sostitutiva si applica:

  • sui soli incrementi retributivi che confluiscono nella retribuzione diretta corrisposti nell’anno 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali nazionali (NO territoriali o aziendali) sottoscritti nel periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026;
  • con riferimento a lavoratori dipendenti che nell’anno 2025 hanno un reddito di lavoro dipendente (imponibile fiscale lordo) non superiore a euro 33.000,00.

Le somme assoggettate ad imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo utile alla determinazione delle detrazioni d’imposta, mentre rilevano nella determinazione del reddito complessivo ai fini del riconoscimento de trattamento integrativo (ex “Bonus Renzi”).

 

L’INDICE DI RIVALUTAZIONE DI TFR GENNAIO 2026 CON LA NUOVA BASE DI RIFERIMENTO

L’ISTAT ha reso noto l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi per il mese di gennaio 2026 che è risultato pari a 100,40.

LA NUOVA BASE DI RIFERIMENTO DA GENNAIO 2026

Cambia la base di riferimento per il calcolo del coefficiente di rivalutazione che, da gennaio 2026, diventa anno 2025 = 100. Fino a dicembre 2025 la base di riferimento era anno 2025 = 100.

INDICE DI RIVALUTAZIONE TFR DI GENNAIO 2026

Il coefficiente di gennaio 2026 deve essere utilizzato per rivalutare il TFR accantonato al 31 dicembre 2025 da parte dei lavoratori che cessano il proprio rapporto di lavoro nel periodo 15 gennaio– 14 febbraio 2026.

La definizione dell’indice di rivalutazione del TFR relativo al mese di gennaio 2026 avviene sulla base del coefficiente di raccordo comunicato dall’ISTAT pari a 1,214.

La variazione percentuale tra dicembre 2025 e gennaio 2026 è risultata pari a 0,317367%. QUesto valore, ridotto al 75% e aumentato di 0,125% (1,50% : 12), determina un coefficiente di rivalutazione di 0,363025%.

 

 

PER I PART-TIME VERTICALI DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA NON SI APPLICA L’AUMENTO DEL CONTRIBUTO AL FONDO EST

Il comma 5, articolo 186 del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo prevede, con decorrenza 1° gennaio 2027, un aumento di euro 3,00 del contributo datoriale per il finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa (Fondo EST) che passa dunque da euro 12,00 a euro 15,00.

AUMENTO BLOCCATO PER I PART-TIME VERTICALI DELLA RISTORAZIONE COLETTIVA

Con il verbale di accordo del 10 febbraio 2026 FIPE-Confcommercio, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI-Servizi, UILTUCS-UIL, FILCAMS CGIL e FISASCAT CISL prevedono come tale aumento non valga per tutti i lavoratori del settore.

Viene infatti stabilito il congelamento, fino al 31 dicembre 2028, del predetto aumento limitatamente ai lavoratori assunti con contratto a tempo parziale verticale o misto e dipendenti di aziende appartenenti al settore della ristorazione collettiva.

Si ricorda come rientrino nel settore della ristorazione collettiva:

  • le aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (Catering);
  • le aziende per la ristorazione collettiva in appalto, la ristorazione strutturata in forma interaziendale e servizi sostitutivi di mensa;
  • i bar aziendali e simili.

COLF E BADANTI: SOTTOSCRITTO L’ACCORDO PER I MINIMI 2026

In data 11 febbraio 2026 la Commissione Nazione prevista dal CCNL Lavoro Domestico ha definito i minimi retributivi in vigore dal 1° gennaio 2026.

I NUOVI MINIMI E IL NUOVO VALORE DI VITTO E ALLOGGIO

Si evidenziano di seguito per le casistiche più diffuse i nuovi valori retributivi:

  • convivente livello C: euro 1.123,63
  • convivente livello CS: euro 1.193,84
  • non convivente livello C: euro 7,86
  • non convivente livello CS: euro 8,30

Il valore di vitto e alloggio viene invece fissato in euro 6,66.