RINNOVATO IL CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA

In data 22 novembre 2025 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori addetti all’industria metalmeccanica ed all’installazione di impianti.

Nuovi minimi da giugno 2026

Le Parti definiscono i seguenti nuovi minimi tabellari:

Livelli Minimi dal 1° giugno 2026 Minimi dal 1° giugno 2027 Minimi dal 1° giugno 2028
D1 1.784,94 1.833,02 1.885,37
D2 1.979,37 2.032,70 2.090,76
C1 2.022,12 2.076,59 2.135,89
C2 2.064,88 2.120,52 2.181,09
C3 2.211,43 2.271,01 2.335,88
B1 2.370,33 2.434,19 2.503,72
B2 2.542,98 2.611,49 2.686,08
B3 2.838,99 2.915,48 2.998,76
A1 2.907,01 2.985,33 3.070,61

Welfare

A decorrere dall’anno 2026 l’importo di welfare viene elevato ad euro 250,00. Tale importo deve essere messo a disposizione dei lavoratori entro il 1° giugno di ciascun anno e può essere utilizzato entro il 31 maggio dell’anno successivo.

Malattia

Per i lavoratori affetti da malattie oncologiche ovvero malattie invalidanti o croniche che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento viene previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il riconoscimento di:

  • 10 ore annue di permesso per visite, esami strumentali, analisi chimico – cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti (anche in caso di figlio minorenne affetto dalle predette malattie);
  • un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi.

Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2026, in caso di superamento del periodo di comporto, ai lavoratori con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104/1992 e della Legge n. 68/1999 viene previsto il riconoscimento di ulteriori periodi di conservazione del posto.

Congedi parentali

Viene integrato l’articolo 9 introducendo, a partire dal 1° gennaio 2026, 3 giorni annui di permesso retribuito all’80 per cento della normale retribuzione in caso di malattie di figli fino a 4 anni di età.

Contributo per la formazione

A decorrere dal 1° gennaio 2026 tutte le aziende sono tenute al finanziamento di “MetApprendo” attraverso il versamento, da effettuarsi entro il mese di aprile, di un contributo pari a euro 1,50 annui per dipendente (da calcolare sul numero dei dipendenti in forza al 31 dicembre dell’anno precedente).

 

DM 159/2025: NOVITA’ SU TESSERINO DI CANTIERE E PATENTE A PUNTI

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 159 del 31 ottobre 2025 contenenti misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Il decreto è entrato in vigore il 31 ottobre 2025.

Revisione delle aliquote INAIL

Il provvedimento consente all’INAIL ad effettuare, con decorrenza 1° gennaio 2026, la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico. L’attuazione di tale revisione avverrà con un apposito decreto ministeriale.

Introduzione del “badge elettronico di cantiere”

Le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato saranno chiamate a sostituire il “vecchio” tesserino di riconoscimento con una tessera/badge dotata di un codice univoco anticontraffazione che potrà essere resa disponibile al lavoratore anche in modalità digitale. Anche in questo caso l’attuazione richiede l’emanazione di un apposito decreto ministeriale.

Patente a punti

Con riferimento agli illeciti commessi a decorrere dal 1° gennaio 2026 il DM in commento rafforza il sistema della patente a crediti per imprese e autonomi con decurtazioni progressive dei crediti e sanzioni più severe.

Altre disposizioni

Il decreto prevede inoltre un rafforzamento dei controlli e della vigilanza con particolare attenzione ai settori a rischio e un ampliamento delle tutele in favore di studenti impegnati in percorsi scuola – lavoro.

 

BONUS MAMME 2025: ECCO COME RICHIEDERLO

Con la circolare n. 139/2025 l’INPS ha fornito le istruzioni pratiche per fruire del “Bonus Mamme 2025”.

NOTA BENE: si precisa fin da subito come tale bonus non venga riconosciuto dal datore di lavoro, ma venga erogato direttamente dall’INPS su apposita domanda della lavoratrice.

IMPORTO ED EROGAZIONE

Il bonus è pari a euro 40,00 mensili per le mensilità da gennaio 2025 a dicembre 2025 e viene corrisposto in unica soluzione nel mese di dicembre 2025.

REQUISITI – NUMERO FIGLI

Il “Bonus Mamme 2025” spetta alla lavoratrice:
– con 2 figli di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni;
– con 3 o più figli di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni
al 1° gennaio 2025 o che perfeziona il requisito entro il 31 dicembre 2025 (bonus riproporzionato).

REQUISITI – ATTIVITA’ DI LAVORO
La lavoratrice deve essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato (NO lavoro domestico, SI lavoro intermittente) o essere lavoratrice autonoma iscritta alle gestioni previdenziali obbligatorie autonome (comprese le casse di previdenza professionali) o alla Gestione Separata INPS.

ATTENZIONE: il presente bonus non spetta alle titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato con 3 o più figli in quanto destinatarie dell’esonero INPS fruibile nell’anno 2026.

REQUISITI – REDDITO

La lavoratrice madre deve essere titolare per l’anno 2025 di un reddito da lavoro non superiore a euro 40.000,00 su base annua.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata entro il 7 dicembre 2025 (nella generalità dei casi) attraverso i consueti canali:

  • Portale INPS con accesso tramite identità digitale (SPID, CIE, CNS e eIDAS);
  • Contact Center INPS;
  • Patronati.

 

ASSUNZIONI UNDER 35: ATTENZIONE ALLE NUOVE CONDIZIONI

Con messaggio INPS n. 1935 del 18 giugno 2025,  l’Istituto ha dovuto procedere alla revisione delle istruzioni operative, già emanate con circolare 90 del 12 maggio 2025, in materia di agevolazioni contributive per assunzioni o trasformazioni di giovani under 35.

Come si ricorderà, per effetto di quanto previsto dal D.l . 60/2024 convertito in legge 95/2024 l’assunzione ovvero la stabilizzazione di un contratto a tempo determinato

  • che coinvolge giovani under 35,
  • mai occupati a tempo indeterminato,
  • effettuata dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025

porta con sé un’agevolazione contributiva ai fini INPS e non INAIL a favore del datore di lavoro, nella misura del 100% della contribuzione dovuta, nel limite massimo di euro 500 mensili (euro 650,00 per zone ZES) per un periodo di 24 mesi decorrenti dall’assunzione, ovvero dalla trasformazione del rapporto di lavoro.

Il messaggio in commento, recependo un successivo orientamento espresso dalla Commissione europea, ha introdotto un ulteriore  elemento nelle condizioni richieste per la fruizione del beneficio sopra citato: per tutte le assunzioni ovvero trasformazioni avvenute dall’1 luglio 2025, in aggiunta ai requisiti richiesti, la fruizione del beneficio sarà subordinata al rispetto del requisito dell’incremento netto dell’occupazione. La risorsa portatrice del beneficio quindi, dovrà comportare un aumento netto del  numero totale dei lavoratori nell’impresa.

Pare dunque opportuno valutare nei prossimi giorni – quindi prima del 1° luglio 2025 – eventuali assunzioni ovvero trasformazioni di soggetti in possesso dei requisiti richiesti, per non rientrare anche nel campo di applicazione del rispetto dell’incremento occupazionale netto.

 

 

 

LAVORATORI INTERMITTENTI: FLUSSO UNIEMENS ANCHE SENZA CHIAMATA

Per effetto di quanto previsto con messaggio INPS n. 1322 del 18 aprile 2025, con decorrenza dalle paghe del mese di aprile 2025, sarà necessario trasmettere il flusso Uniemens per tutti i lavoratori a chiamata in forza presso l’azienda,  anche nelle ipotesi in cui non sia stata effettuata alcuna chiamata nel mese e conseguentemente  il lavoratore non percepisca retribuzione.

La finalità è quella di permettere all’Istituto il corretto conteggio della forza aziendale, che in questa fattispecie, prevede un computo in organico del lavoratore intermittente, sulla base del lavoro svolto nell’arco temporale di ciascun semestre.

Pertanto, dal mese di aprile 2025

  • sarà trasmesso un flusso Uniemens per ciascun lavoratore a chiamata in forza presso l’azienda, anche in presenza di LUL con assenza di retribuzione, (perchè per il lavoratore non è stata attivata alcuna chiamata nel periodo di paga considerato);
  • la matricola azienda che occupa solo dipendenti a chiamata senza indennità di disponibilità, non sarà più soggetta ad alcuna sospensione INPS poichè, anche in presenza di LUL senza retribuzione, andrà comunicato il corrispondente flusso Uniemens.

 

 

TFR CON EROGAZIONE MENSILE: I CHIARIMENTI DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO

Con Nota n. 616 del 3 aprile 2025 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha definitivamente confermato la propria posizione in merito all’erogazione mensile delle quote di TFR maturate in ogni periodo di paga, in deroga alla corresponsione delle stesse all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, ovvero in sede di richiesta di anticipazione, così come disciplinato dal 2120 del c.c.

La finalità attribuita al TFR è da ricondursi ad una forma di risparmio forzoso, accumulato mensilmente dal datore di lavoro a favore del dipendente, per assicuragli il necessario supporto economico alla cessazione del rapporto di lavoro (ad eccezione, ovviamente, delle ipotesi in cui il dipendente sceglie di destinare tali quote maturate, ad una forma di previdenza complementare).

La possibilità di concedere una o più anticipazioni in costanza di rapporto di lavoro, si pone come deroga al principio generale di erogazione delle quote a saldo e deve pertanto essere sempre supportata da una richiesta circostanziata del dipendente, che deve avere i requisiti prescritti dal legislatore o dalla contrattazione collettiva, ovvero essere conforme ad eventuali condizioni di miglior favore che il datore concede a livello aziendale ovvero individuale.

Ciò che non deve accadere – precisa INL nella nota in argomento – è il configurarsi di un mero trasferimento automatico in busta paga del rateo mensile di TFR maturato, poichè questa modalità, non rientrando nella ratio del dettato del 2120 c.c., verrebbe a configurarsi come una mera integrazione retributiva, vanificando del tutto la natura di TFR della somma che si sta erogando.

La conseguenza sul piano ispettivo è che laddove sia riscontrata da parte dell’Ispettorato del Lavoro, l’erogazione mensile di somme a titolo di TFR, le stesse non saranno considerate tali, ma saranno considerate parte della retribuzione di fatto con tutte le conseguenze del caso che possono essere così sintetizzate:

  1. tali somme, rappresentando di fatto un’integrazione di retribuzione a tutti gli effetti, rientrano nel computo di tutti gli istituti contrattuali diretti ed indiretti;
  2. e quale conseguenza diretta, il TFR deve essere ricostituito ed accantonato a Fondo TFR, come se lo stesso non fosse mai stato erogato a titolo di anticipazione.

La modalità suesposta, che tende a trovare applicazione nei confronti di alcune fattispecie di  lavoratori c.d. stagionali, deve pertanto essere ben compresa dal datore di lavoro che – in sede di pattuizione delle condizioni economiche offerte al lavoratore – deve specificare che le quote di TFR  – così come tutti gli altri istituti contrattuali che hanno una loro specifica quantificazione ed erogazione in sede di cessazione del rapporto di lavoro (es, eventuale indennità sostitutiva per ferie non godute, ecc) – saranno erogate al termine del rapporto di lavoro e non saranno pertanto percepite mensilmente.

Saranno dunque quote di  trattamento economico dovuto e spettante, che le parti potranno considerare quale elemento aggiuntivo percepito non con cadenza mensile, ma  al termine del contratto di lavoro e  costituirà – se del caso –  parte dell’ entità del trattamento economico complessivo pattuito.

 

SOSPESO LO SGRAVIO PER LE LAVORATRICI MADRI CON 2 FIGLI IN ATTESA DI DECRETO ATTUATIVO

Con il messaggio INPS n. 401 del 31 gennaio 2025 l’INPS fa il punto sullo sgravio contributivo previsto per le lavoratrici madri.

Come si ricorderà la Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) ha introdotto uno sgravio contributivo del 100% in favore di lavoratrici madri di 3 o più figli con contratto a tempo indeterminato (fino al compimento del 18° anno di età da parte del figlio più piccolo). Per il solo anno 2024 tale sgravio era stato esteso anche alle lavoratrici madri di 2 figli (fino al compimento del 10° anno di età da parte del figlio più piccolo).

La Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ha previsto poi, in favore delle lavoratrici dipendenti con un reddito imponibile ai fini previdenziali non  superiore ad euro 40.000,00 annui nonché delle lavoratrici autonome, il rinoscimento di uno sgravio contributivo alle lavoratrici madri di 2 o più figli (fino al compimento del 10° anno di età da parte del figlio più piccolo).

L’INPS precisa che:

  • l’estensione del predetto sgravio alle lavoratrici madri di 2 figli previsto dalla Legge di Bilancio 2024 non risulta più applicabile;
  • continua ad essere applicabile lo sgravio previsto dalla Legge di Bilancio 2024 per le madri di 3 o più figli;
  • lo sgravio per le lavoratrici madri di 2 o più figli previsto dalla Legge di Bilancio 2025 non risulta al momento applicabile in attesa dell’emanazione di un apposito decreto ministeriale contenete le disposizioni attuative.

AGGIORNATI I MASSIMALI CIG, NASPI E DIS_COLL PER L’ANNO 2025

L’INPS, con la circolare n. 25 del 29 gennaio 2025, aggiorna i massimali dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali nonchè quelli dell’indennità NASpI e DIS-COLL.

Per quanto attiene i trattamenti di integrazione salariale il massimale lordo risulta pari a euro 1.404,03 (euro 1.1.684,85 in caso di integrazione salariale per eventi meteo nei settori edile e lapideo).

Per l’anno 2025 la retribuzione di riferimento per il calcolo delle indennità NASpI e DIS-COLL è pari a euro 1.436,61, mentre il massimale risulta di euro 1.562,82.

 

DAL 2025 RIDUZIONE ALIQUOTA INPS PER CHI NON FA CASSA: L’INPS FORNISCE LE ISTRUZIONI OPERATIVE

Dal 1° gennaio 2025 i datori di datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) e al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali che:

  • abbiano occupato fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento;
  • non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi

possono fruire di una riduzione dello 0,30 per cento (2/3 datore di lavoro e 1/3 dipendente). E’ quanto precisa l’INPS nella circolare n. 5 del 20 gennaio 2025.

Dal 1° gennaio 2025 è prevista anche una riduzione del contributo addizionale dovuto in caso di fruizione di CIGO, CIGS e CIGD. Anche in questo caso la riduzione è destinata ai datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria o in deroga per almeno 24 mesi, decorrenti dal giorno successivo al termine dell’ultimo periodo di fruizione di un trattamento di integrazione salariale.

AMMORTIZZATORI SOCIALI E CONGEDO PARENTALE: L’INPS ILLUSTRA LE NOVITA’ DEL 2025

Con la circolare n. 3 del 15 gennaio 2025 l’INPS fornisce un riepilogo delle novità dell’anno 2025 in materia di ammortizzatori sociali e trattamenti di sostegno al reddito (tra cui il congedo parentale).

In materia di cassa integrazione la Legge di Bilancio 2025 è intervenuta relativamente alla compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa durante la sospensione. Viene ora prevista solo la riduzione dell’integrazione in proporzione ai proventi derivanti dall’attività lavorativa.

L’Istituto riepiloga poi le novità contenute nell’articolo 19 del Collegato Lavoro relativamente alla risoluzione del rapporto per assenza ingiustificata rimandando anche alle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025 in merito ai requisiti per l’accesso alla NASpI.

Infine la circolare in commento ricorda l’elevazione a 3 mesi dei periodi di congedo parentale indennizzati all’80 per cento secondo quanto di seguito riportato :

  • un mese con indennità maggiorata all’80 per cento sensi della Legge di Bilancio 2023;
  • un altro mese con indennità maggiorata al 60 per cento previsto dalla Legge di Bilancio 2024 elevato all’80 per cento dalla Legge di Bilancio 2025 (per lavoratori che hanno concluso il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità dopo il 31 dicembre 2023);
  •  un ulteriore mese con indennità maggiorata all’80 per cento dalla Legge di Bilancio 2025 (per lavoratori che hanno concluso il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità dopo il 31 dicembre 2024).