I NUOVI OBBLIGHI PER IL FONDO DI TESORERIA INPS: LA CIRCOLARE INPS

Come già evidenziato il comma 203, articolo 1 della Legge n. 199 del 2025 (Legge Finanziaria 2026) ha esteso, con decorrenza  1° gennaio 2026, l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS anche ai datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono negli anni successivi a quello di inizio attività la soglia dimensionale dei 50 dipendenti.

Ora, con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, l’INPS fornisce le tanto attese indicazioni amministrative e operative.

OBBLIGO DI VERSAMENTO CONNESSO A LIMITI DIMENSIONALI VARIABILI

Con decorrenza 1° gennaio 2026 l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria sorge quando la media annuale dei lavoratori nell’anno precedente supera:

  • per i soli anni 2026 e 2027 i 60 addetti;
  • dal 2028 al 20231 i 50 addetti;
  • dal 2032 i 40 addetti.

Attenzione! Questi riferimenti temporali si riferiscono alla competenza del periodo di paga, ma il requisito dimensionale fa sempre riferimento all’anno precedente. Ne consegue ad esempio che nell’anno 2026 saranno tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria quei datori di lavoro che nell’anno 2025 hanno superato la media annuale di 60 addetti.

OBBLIGO DI VERSAMENTO PERMANENTE

Una precisazione importante contenuta nella circolare n. 12/2026 riguarda l’applicazione permanente dell’obbligo di versamento.

Un esempio può chiarire certamente il concetto: se nel corso dell’anno 2026 un datore di lavoro raggiunge la soglia dimensionale prevista, l’obbligo di versamento scatta per il periodo di paga decorrente da gennaio 2027. Eventuali riduzioni del numero di addetti intervenute nell’anno 2027 o successivi non incidono sull’obbligo di versamento che continua a sussistere.

DECORRENZA E TERMINI DI VERSAMENTO

Come detto l’obbligo di versamento decorre dal 1° gennaio 2026 con primo versamento dunque in scadenza il 16 febbraio 2026.

L’INPS, in sede di prima applicazione, precisa come i datori di lavoro possano assolvere all’obbligo contributivo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria entro il giorno 16 maggio 2026.

GESTIONE SEPARATA INPS: LE ALIQUOTE PER L’ANNO 2026

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 8 del 3 febbraio 2026 con la quale ha reso note le aliquote contributive dovute alla Gestione Separata per l’anno 2026.

LE ALIQUOTE 2026

Rimangono confermate le percentuali già in essere nell’anno 2025 e precisamente:

  • 35,03% per gli iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS;
  • 24,00% per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie;
  • 26,07% per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre forme di previdenza né pensionati.

MINIMALE E MASSIMALE 2026

Per l’anno 2026 il minimale di reddito risulta pari a euro 18.808,00, mentre il massimale viene fissato a euro 122.295,00.

AGGIORNATI I CONTRIBUTI COLF E BADANTI PER L’ANNO 2026

L’INPS, con la circolare n. 9 del 3 febbraio 2026, comunica le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi per colf e badanti nell’anno 2026.

I NUOVI IMPORTI

Per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali l’importo complessivamente dovuto all’INPS risulta oggi pari a:

  • euro 1,32 per i rapporti di lavoro a tempo determinato;
  • euro 1,24 per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Per retribuzioni orarie fino a euro 9,61 l’importo del contributo orario dovuto all’INPS è pari a:

  • euro 1,70 in caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
  • euro 1,82 in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato.

Si rimanda alla circolare INPS per gli importi in dettaglio.

AGGIORNATI GLI IMPORTI DELL’ASSEGNO UNICO PER L’ANNO 2026

Con la circolare n. 7 del 30 gennaio 2026 l’INPS aggiorna gli importi, le maggiorazioni e le soglie ISEE per l’anno 2026.

VALIDITA’ DELLE DOMANDE GIA’ ACCOLTE

La circolare ricorda  come le domande già presentate valgano anche per gli anni successivi a quello della presentazione, fatto salvo l’onere di comunicare eventuali variazioni.

A partire dal mese di marzo 2026, in assenza dell’ISEE, l’importo dell’AUU verrà calcolato con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Qualora la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) sia presentata entro il 30 giugno 2026, gli importi eventualmente già erogati per l’anno 2026 saranno adeguati (a decorrere dal mese di marzo 2026) con la corresponsione dei relativi arretrati.

GLI IMPORTI E LE MAGGIORAZIONI PER L’ANNO 2026

L’Allegato 1 della circolare in commento riporta gli importi e le maggiorazioni validi per l’anno 2026.

L’Istituto ricorda infine che, in presenza di determinati requisiti, sussistono specifiche maggiorazioni per:

  1. nuclei familiari con figli di età inferiore a un anno;
  2. nuclei familiari con almeno 3 figli e ISEE, neutralizzato ai fini AUU, pari o inferiore alla fascia massima ISEE (euro 46.582,71 per l’anno 2026);
  3. nuclei familiari con almeno 4 figli a carico.

AGGIORNATI PER L’ANNO 2026 I MINIMALI E MASSIMALI INPS

Con la circolare n. 6 del 30 gennaio 2026 l’INPS comunica, relativamente all’anno 2026, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori utili al calcolo della contribuzione previdenziale.

Tra i nuovi valori di riferimento validi per l’anno 2026  si evidenziano i seguenti:

      • trattamento minimo di pensione: euro 611,85
      • minimale giornaliero: euro 58,13
      • minimale orario: euro 8,07
      • massimale contributivo: euro 122.295,00

La circolare in commento fornisce poi i valori di riferimento per i lavoratori dello spettacolo, per i lavoratori sportivi e per i datori di lavoro iscritti alla Gestione Pubblica.

AGGIORNATI I MASSIMALI CIG, NASPI E DIS_COLL PER L’ANNO 2026

L’INPS, con la circolare n. 4 del 28 gennaio 2026, aggiorna i massimali dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali nonchè quelli dell’indennità NASpI e DIS-COLL.

Per quanto attiene i trattamenti di integrazione salariale il massimale lordo risulta pari a euro 1.423,69 (euro 1.708,44 in caso di integrazione salariale per eventi meteo nei settori edile e lapideo).

Per l’anno 2026 la retribuzione di riferimento per il calcolo delle indennità NASpI e DIS-COLL è pari a euro 1.456,72, mentre il massimale viene fissato a euro 1.584,70.

IL NUOVO LIMITE PER LA FRUIZIONE DEI CONGEDI VALE SOLO PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Come già evidenziato la Legge Finanziaria 2026 ha aumentato, con decorrenza 1° gennaio 2026, l’arco temporale di fruizione del congedo parentale elevandolo da 12 anni a 14 anni del figlio.

Con il messaggio n. 251 del 26 gennaio 2026 l’INPS precisa che tale modifica interessa esclusivamente i lavoratori dipendenti. Per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata il limite rimane fermo ai 12 anni di vita del figlio.

L’Istituto comunica inoltre l’adeguamento della procedura “Domande di maternità e paternità” alle predette novità normative.

 

FINANZIARIA 2026: CONGEDO PARENTALE FINO A 14 ANNI E 10 GIORNI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO

Al fine favorire la genitorialità rafforzando le misure volte alla gestione flessibile del rapporto fra vita privata e lavoro, la Legge Finanziaria 2026 introduce alcune modifiche in merito al congedo parentale e alle giornate di permesso per la malattia del figlio.

LA NOVITA’ PER IL CONGEDO PARENTALE

Per quanto attiene il congedo parentale il comma 219, articolo 1 della Legge n. 199/2025 porta da 12 a 14 anni l’età massima del figlio entro la quale il lavoratore può fruire del predetto congedo.

LE NOVITA’ PER LA MALATTIA DEL FIGLIO

Per quanto attiene invece i giorni di assenza per malattia del figlio previsti dall’articolo 47 del D.Lgs n. 151/2001, il comma 220 introduce due modifiche:

  • elevazione a 14 anni dell’età massima del figlio per il quale risulta possibile richiedere tale permessi;
  • aumento da 5 a 10 giorni dei giorni spettanti per la malattia del figlio di età superiore a 3 anni.

Dal 1° gennaio 2026 quindi:

  • entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni;
  • ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di 10 giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 e i 14 anni.

NASPI ANTICIPATA: L’EROGAZIONE ORA AVVIENE IN 2 RATE

L’articolo 8 del D.Lgs n. 22/2015 prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell’indennità NASpI possa richiedere la liquidazione anticipata dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo, in caso di:

  • avvio di un’attività di lavoro autonomo;
  • avvio di impresa individuale;
  • sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

La Legge Finanziaria 2026 interviene in merito modificando le modalità e le tempistiche di erogazione dell’incentivo.

Dal 1° gennaio 2026 l’erogazione dell’incentivo avviene in 2 rate: la prima pari al 70 per cento dell’intero importo e la seconda, pari al restante 30 per cento, da corrispondersi al termine della durata del teorico periodo di NASpI e comunque non oltre il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda.

 

FRINGE BENEFIT: LIMITE A EURO 1.000,00 (O EURO 2.000,00) ANCHE PER IL 2026

Confermate anche per il 2026 le soglie di esenzione a euro 1.000,00 (o a euro 2.000,00) per i fringe benefit.

La Legge Finanziaria 2026 (Legge n. 199/2025) non modifica quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2025 (Legge n. 207/2024) confermando di fatto per l’anno 2026 la soglia di esenzione dei  fringe benefit a euro 1.000,00 (o euro 2.000,00 in caso di presenza di figli a carico).

Si ricorda che i commi 390 – 391, articolo 1 della Legge n. 207/2024 (Legge Finanziaria 2025) hanno previsto l’applicazione di queste soglie maggiorate (invece dell’ordinario limite di euro 258,23) per il triennio 2025 – 2027.