CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi Accordo 12 dicembre 2022: una tantum e anticipo aumento contrattuale

Con protocollo straordinario del 12 dicembre 2022 sottoscritto da Confcommercio,  Filcams CGIL,  Fisascat Cisl e Uiltucs per il settore  Terziario, Distribuzione e Servizi  è stato previsto il riconoscimento di un importo a titolo di una tantum di euro 350,00 lordi al livello IV, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento.

Tale importo viene corrisposto, ai soli lavoratori in forza al 12 dicembre 2022, in due tranches così come segue:

  • euro 200,00 con la retribuzione di gennaio 2023;
  • euro 150,00 con la retribuzione di marzo 2023.

 

Livelli Una tantum

01.01.2023

Una tantum

01.03.2023

Q 347,22 260,42
I 312,78 234,58
II 270,56 202,92
III 231,25 173,44
IV 200,00 150,00
V 180,69 135,52
VI 162,22 121,67
VII 138,89 104,17
I categoria 188,79 141,60
II categoria 158,50 118,88

 

Tale somma:

  • deve essere riproporzionata in caso di attività a part-time;
  • viene riconosciuta in relazione ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo di carenza contrattuale, 1° gennaio 2020 – 12 dicembre 2022; non sono conteggiati ai fini dell’anzianità  periodi e aspettative non retribuite, qualora non sia stata maturata retribuzione a norma di legge e di contratto.
  • non risulta utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale né del TFR;

Inoltre,  con decorrenza 1° aprile 2023 l’azienda è tenuta ad erogare una somma pari a euro 30,00 lordi mensili  riferita al livello IV, riparametrata sugli altri livelli di inquadramento, da intendersi come incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.

Di seguito gli importi riparametrati:

 

Livelli Una tantum

01.04.2023

Q 52,08
I 46,92
II 40,58
III 34,69
IV 30,00
V 27,10
VI 24,33
VII 20,83
I categoria 28,32
II categoria 23,78

 

Lo Studio è a disposizione per eventuali e ulteriori chiarimenti.

BONUS CARBURANTE POSSIBILE ANCHE NEL 2023

Per effetto di quanto disposto dall’articolo 1 del decreto legge 5 gennaio 2023, entrato in vigore lo scorso 15 gennaio,

  • il valore dei buoni benzina,
  • o di analoghi titoli validi per l’acquisto di carburanti,

che il datore di lavoro privato intende consegnare   ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, purchè di importo non superiore a euro 200,00 per ciascun lavoratore.

Questo significa che,  su scelta volontaria dell’azienda che si accolla quindi interamente il costo,  è ancora possibile prevedere l’erogazione di buoni carburante anche nel periodo di imposta 2023, considerando che il valore degli stessi, se non superiore a euro 200/dipendente, non è assoggettato a contribuzione INPS e nemmeno ad imposta e rappresenta dunque un valore netto.

Si raccomanda una corretta e specifica contabilizzazione degli eventuali buoni acquistati, con evidenza della natura degli stessi così come risulta dal documento fiscale di acquisto rilasciato dall’esercente.

Attenzione inoltre al contenimento della spesa nei limiti massimi di euro 200,00/dipendente poichè in caso di superamento di tale soglia, l’intero buono erogato diviene totalmente imponibile.