Quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici: smart working e congedo straordinario per i genitori

L’art 5 del DL 111  dell’8 settembre 2020 entrato in vigore il 9 settembre 2020, disciplina le misure predisposte per i genitori lavoratori dipendenti durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente dovuta a contatti scolastici.

Nel caso in cui per il figlio convivente minore di anni quattordici, sia disposta la quarantena dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente (APSS) a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, uno dei genitori lavoratori dipendenti, alternativamente all’altro può:

– svolgere la prestazione di lavoro in smart working qualora la stessa sia realizzabile con questa modalità, per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio;

– astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, utilizzando un periodo di congedo per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, nella fattispecie in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.

Tali misure possono essere riconosciute fino al 31 dicembre 2020. Il periodo di congedo è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020; raggiunto tale limite, l’Istituto non prende in considerazione ulteriori domande.

Nota Bene: nelle ipotesi in cui uno dei due genitori stia già svolgendo  attività in smart working, o comunque non svolga  alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle due misure in argomento.