IL RIENTRO IN SERVIZIO POST INFEZIONE COVID

Con circolare 15127 del 12 aprile 2021 il Ministero della Salute ha fornito alcune indicazioni operative per la riammissione in servizio, di lavoratori dipendenti assentatisi per malattia Covid 19 correlata.

Si propone di seguito, in estrema sintesi, il contenuto della nota ministeriale che si ritiene altresì utile portare a conoscenza dei lavoratori, per permettere una ripresa dell’attività lavorativa nel rispetto delle indicazioni procedurali proposte nel documento in argomento.

  1. Lavoratori positivi con sintomi gravi/ricovero

I lavoratori dipendenti che hanno contratto la malattia in forma grave, quindi con manifestazione di polmonite o infezione respiratoria grave, ovvero i soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, necessitano di particolare attenzione prima della riammissione in azienda. Pertanto, oltre alla presentazione di un tampone molecolare negativo da esibire prima del rientro in servizio, è necessario sottoporre il lavoratore alla valutazione del medico competente  se presente l’obbligo di sorveglianza sanitaria,  finalizzata all’ottenimento della certificazione di idoneità alla mansione, rapportata ad eventuali profili di rischio specifico ad essa collegati. Tale visita medica attenzione, va effettuata indipendentemente dalla durata dell’assenza, che quindi potrebbe anche essere inferiore , al limite previsto dalla disciplina in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

2. Lavoratori positivi sintomatici

Si tratta di soggetti che sono risultati positivi al tampone Covid e che presentano i sintomi della malattia con intensità inferiore rispetto a quella sopra riportata. In queste fattispecie il rientro al lavoro è ammesso dopo un periodo di isolamento di almeno dieci giorni dalla comparsa dei sintomi, purchè in possesso di tampone negativo molecolare eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi, da esibire al datore di lavoro. Quindi in sintesi: 10 giorni di assenza, di cui almeno 3 senza sintomi più test negativo.

3. Lavoratori positivi asintomatici

Si tratta di soggetti positivi che non manifestano i sintomi di Covid, ma che sono risultati positivi ad un tampone. Il rientro al lavoro è ammesso dopo 10 giorni  al termine dei quali sia effettuato un test molecolare  con risultato negativo. Quindi in sintesi: 10 giorni di assenza più test molecolare negativo da esibire al datore di lavoro.

4. Lavoratori positivi a lungo termine

Si tratta di soggetti positivi, che rimangono tali a test molecolare, anche in assenza di sintomi da almeno una settimana. L’isolamento può essere interrotto dopo 21 giorni dalla comparsa della malattia. Ai fini del reintegro in azienda però – quale misura precauzionale massima, precisa il Ministero nella circolare in argomento  –   i lavoratori devono presentare un tampone molecolare o antigenico  negativo effettuato in una struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. In attesa del referto, che qualora negativo sarà consegnato al datore di lavoro per il legittimo rientro in azienda, se il lavoratore non può essere adibito ad attività lavorativa in modalità a distanza, deve prolungare la giustificazione della propria assenza con il certificato rilasciato da proprio medico curante. In queste fattispecie il Ministero non rileva la necessità di sottoporre il lavoratore a visita medica presso il medico competente, ad eccezione delle ipotesi in cui non sia lo stesso lavoratore a farne richiesta.

5. Contatto stretto di soggetto positivo.

Nelle ipotesi di lavoratori che siano considerati contatti stretti di soggetti positivi, è onere del lavoratore informare il proprio medico curante che rilascia la certificazione medica, ad eccezione delle ipotesi in cui il soggetto in accordo con il proprio datore di lavoro, possa prestare attività a distanza.  In queste ipotesi, dopo 10 giorni dall’ultimo contatto con soggetto positivo, il lavoratore prima di riprendere il servizio, deve produrre un tampone molecolare ovvero antigenico negativo.